Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24997 - pubb. 16/03/2021

Applicazione della prededuzione ex art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003

Cassazione civile, sez. I, 20 Febbraio 2020, n. 4341. Pres., est. Federico.


Amministrazione straordinaria delle grandi imprese - Stabilimento industriale di interesse strategico nazionale - Prededuzione ex art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 - Estensione alle società del gruppo diverse dalla debitrice - Esclusione - Fondamento - Fattispecie



In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, l'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modif. in legge n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni eseguite, applicabile qualora la debitrice, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsi con d.p.c.m. ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, conv. con modif. in legge n. 231 del 2012; trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione, in deroga al principio generale di cui all'art. 2740 c.c., si applica alla sola debitrice che ne abbia le caratteristiche e non anche alla capogruppo o ad altra società del gruppo di imprese, pur ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, di cui faccia eventualmente parte la debitrice. (Fattispecie relativa all'impianto siderurgico di Taranto, gestito dal gruppo Ilva di cui fa parte la debitrice, circostanza sulla quale la creditrice, ammessa in chirografo, aveva fatto "affidamento"). (massima ufficiale)


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