Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25006 - pubb. 17/03/2021

Applicazione del cram down fiscale-contributivo nei procedimenti nei quali sia già stata avviata la fase di raccolta del voto

Tribunale Rovigo, 12 Febbraio 2021. Pres. Paola Di Francesco. Est. Sofia Gancitano.


Concordato preventivo – Voto – Art. 3 comma 1-bis, lett. a), D.L. 125/2020 – Applicabilità a procedura in corso – Adunanza dei creditori



La nuova disposizione introdotta dall’art. 3 comma 1-bis, lett. a), D.L. 125/2020 non trova applicazione nei procedimenti di concordato nei quali sia già stata avviata la fase di raccolta del voto; tale disposizione non presenta, infatti, profili solo processuali, non solo perché, in seguito a tale modifica normativa, l’amministrazione finanziaria viene a subire la sterilizzazione degli effetti di quel potere di veto (esercitato rimanendo silente in merito alla regolarizzazione della crisi proposta dal debitore) che sino al 4-12-2020 era insuscettibile di essere disatteso dal tribunale nella fase di omologazione del concordato, ma soprattutto perché la nuova disposizione ha sicuro impatto sul principio di maggioranza, il cui luogo di formazione dialettica, quale deliberazione maggioritaria della comunità dei creditori di accettare o meno la proposta di soluzione della crisi proveniente dal debitore, è l’adunanza prevista dall’art. 174 L.F.

La disposizione in esame introduce un elemento di modifica tanto del principio maggioritario, quanto della regola della prevalenza dell’interesse dei creditori nel concordato preventivo, lì dove sottrae all’amministrazione finanziaria e agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria la valutazione sulla convenienza della soluzione concordataria della crisi rispetto all’alternativa liquidatoria, proprio nel caso in cui il silenzio dissenso di tali creditori sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze necessarie per l’approvazione della proposta.

Le ragioni sinora esposte sarebbero di ostacolo alla prosecuzione di questo procedimento, ma è altrettanto indubbia la volontà del legislatore di anticipare l’entrata in vigore di alcune disposizioni del codice della crisi dell’insolvenza, per offrire uno strumento di eccezionale agevolazione “in considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”, come del resto è avvenuto con l’entrata in vigore dell’art. 9 D.L. n. 23/2020, convertito con modificazioni dalla L. 40/2020.

Per l’effetto si ritiene, pertanto, ragionevole disporre la rinnovazione del voto con la fissazione di una nuova udienza per l’adunanza di cui all’art. 174 L.F. (Filippo Lo Presti) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell’Avv. Filippo Lo Presti – SC&A



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