Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25043 - pubb. 25/03/2021

Revoca di trasferimento immobiliare effettuato nell’ambito di divorzio

Tribunale Frosinone, 03 Marzo 2021. Est. Fanfarillo.


Divorzio - Revoca di un trasferimento immobiliare - Presupposti per la sua qualificazione come atto a titolo oneroso - Oneri probatori della sussistenza della funzione solutorio-compensativa - La preesistenza di un’ipoteca non esclude l’eventus damni - Estensione delle statuizioni in capo al cessionario



Nelle causa di revocatoria gli atti di trasferimento immobiliari posti in essere in esecuzione di accordi tra coniugi in sede di separazione personale possono essere qualificati atti a titolo oneroso oppure a titolo gratuito.

Essi rivestono i tratti dell’onerosità quando ricorre in concreto il comodato di una sistemazione solutoria compensativa dei rapporti di natura patrimoniale maturati nel corso della convivenza matrimoniale.

L’onere di allegare e provare la sussistenza in concreto della funzione solutorio–compensativa è in capo a chi unisca l’efficacia dell’atto di trasferimento e quindi in capo ai convenuti in revocatoria: in difetto essi vanno qualificati atti a titolo gratuito.

La mera circostanza della preesistenza di una ipoteca sull’immobile oggetto dell’atto di trasferimento non è di per se idonea ad escludere la sussistenza dell’eventus damni.

Nell’ipotesi di trasferimento a titolo particolare avvenuto in corso di causa delle ragioni creditorie dell’attrice e di intervento ex artt. 111 ult. comma c.p.c. della cessionaria, le statuizioni del provvedimento decisorio vanno estese nei confronti della cessionaria. (Franco Di Stefano) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Franco Di Stefano



Il testo integrale


 


Testo Integrale