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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25054 - pubb. 27/03/2021.

Nelle operazioni di portabilità dei mutui la quietanza di pagamento deve essere autenticata dal notaio


Cassazione civile, sez. II, 19 Febbraio 2021. Pres. Rosa Maria Di Virgilio. Est. Fortunato.

Quietanza emessa nell'ambito di operazioni di portabilità - Rilevanza - Autentica e presentazione per l'annotazione nei registri immobiliari - Necessità - Obbligo di conservazione a raccolta ex art. 72, comma 3, l. n. 89 del 1913 - Sussistenza


Nelle operazioni di portabilità dei mutui di cui all'art. 120-quater del d.lgs. n. 385 del 1993, trovando applicazione l'art. 1202, comma 2, c.c., la quietanza di pagamento - quale documento essenziale per l'efficacia della surrogazione - deve essere autenticata dal notaio ai sensi dell'art. 2835 c.c. e presentata al conservatore ai fini dell'annotazione nei registri immobiliari ex art. 2843 c.c., con obbligo della sua conservazione a raccolta a norma dell'art. 72, comma 3, della l. n. 89 del 1913. (massima ufficiale)

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