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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25085 - pubb. 03/04/2021.

Inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore derivante da condizione di handicap


Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 09 Marzo 2021. Pres. Arienzo. Est. Amendola.

Inidoneità fisica sopravvenuta - Derivante da handicap - Possibilità di adibizione a mansioni equivalenti o inferiori - Parità di trattamento dei lavoratori disabili ex art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003 - Adattamenti organizzativi - Accomodamenti ragionevoli - Nozione - Obbligo di verifica a carico del datore di lavoro - Sussistenza


In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, il datore di lavoro è tenuto, ai fini della legittimità del recesso, a verificare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori, nonché ad adottare, qualora ricorrano i presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, ogni ragionevole accomodamento organizzativo che, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, sia idoneo a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all'impresa, anche attraverso una valutazione comparativa con le posizioni degli altri lavoratori, fermo il limite invalicabile del pregiudizio alle situazioni soggettive di questi ultimi aventi la consistenza di diritti soggettivi. (massima ufficiale)

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