Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25146 - pubb. 16/04/2021

Competenza del giudice dell'esecuzione nell'espropriazione forzata di crediti presso terzi promossa contro l'ex coniuge

Cassazione civile, sez. VI, 16 Febbraio 2021, n. 3881. Pres. Valitutti. Est. Parise.


Espropriazione forzata di crediti presso terzi - Esecuzione nei confronti dell’ex coniuge - Competenza per territorio - Determinazione ex art. 26 bis, comma 2, c.p.c. - Rilevanza del titolo del credito azionato - Esclusione



Nell'espropriazione forzata di crediti presso terzi promossa contro l'ex coniuge, la competenza del giudice dell'esecuzione è determinata, ai sensi dell'art. 26 bis, comma 2, c.p.c., nel luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, indipendentemente dal titolo del credito azionato in via esecutiva e senza che assumano rilievo le disposizioni che regolano la competenza nei processi di cognizione relativi a diritti di obbligazione. (massima ufficiale)


 


Fatto

1.Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2803/2018 del 01/06/2018, depositata il 30/06/2018, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e condannava A.B. a pagare a C.D. l'assegno divorzile di Euro400,00 mensili. Con atto di precetto notificato insieme al titolo esecutivo, al A. veniva intimato il pagamento di complessivi Euro15.680,40, oltre interessi legali maturati e maturandi ed ogni spesa successiva occorrenda. La P. procedeva a pignoramento presso terzi delle somme - a qualsiasi tipo dovute o debende - al A. da tre Istituti di Credito e citava le parti avanti il Tribunale di Catania.

2. Il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catania all'esito della procedura esecutiva con ordinanza del 17-2-2020 dichiarava l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, per essere competente quello di Modena.

3. Avverso la succitata ordinanza propone ricorso per regolamento di competenza C.D., affidato a due motivi, resistito da A.B. con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c..

4. La Procura Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'istanza e la conferma dell'impugnata ordinanza.

5.1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e omessa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 12 quater per avere il giudice dell'esecuzione utilizzato criteri illegittimi ed infondati, ritenendo radicata la competenza presso il Tribunale di Modena. Ad avviso della ricorrente la L. n. 898 del 1970, art. 12 quater a norma del quale "per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio", detta una disciplina di carattere speciale per i crediti relativi alla materia divorzile, individuando il forum destinatae solutionis, che trova applicazione in ogni ipotesi in cui si controverta di obbligazioni riferibili alla L. n. 898 del 1970.

5.2. Con il secondo motivo la ricorrente, nel denunciare la violazione del combinato disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, e art. 20 c.p.c., assume che in tutte le cause relative ai diritti di obbligazione il forum destinatae solutionis può essere facoltativamente individuato, sulla scorta del combinato disposto delle norme richiamate, nel luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio.

6. In via pregiudiziale, occorre dare atto della ritualità della costituzione del controricorrente, stante la sospensione dei termini processuali di cui al D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e la proroga della sospensione fino all'11 maggio 2020 disposta dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40 del 2020.

Vanno disattese le eccezioni pregiudiziali sollevate dal controricorrente. In ordine alla prima, concernente l'irregolarità della notifica via PEC per mancanza, nel campo "oggetto" della PEC ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 4 della frase obbligatoria: "notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994", la rituale costituzione del A. ha sanato ogni vizio per raggiungimento dello scopo, in disparte ogni rilievo sulla natura di mera irregolarità del difetto denunciato. Inoltre la procura speciale in atti allegata al ricorso è sottoscritta sia dalla ricorrente C.D., sia per autentica dall'avv. Michele Aurelio Faro, contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente.

7. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

7.1. L'art. 26 bis c.p.c., comma 2, introdotto dal D.L. n. 132 del 2014, art. 19, lett. b), (convertito nella L. n. 162 del 2014), nel disciplinare il foro relativo all'espropriazione forzata di crediti, stabilisce la competenza del giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Si tratta di una norma sulla competenza concernente le controversie con cui si esercita l'azione esecutiva mediante espropriazione forzata dei crediti, che individua, all'uopo, un foro speciale, mentre sia la L. n. 898 del 1970, art. 12 quater sia l'art. 20 c.p.c. regolano la competenza in ordine alle controversie introdotte con azione di cognizione, relative a diritti di obbligazione.

Nel giudizio in corso non si controverte della debenza o dell'ammontare dell'assegno divorzile o di altri diritti di obbligazione, ma si tratta di procedura di espropriazione presso terzi, per la quale si applica la norma speciale dell'art. 26 bis c.p.c., che, indipendentemente dal titolo del credito azionato in via esecutiva, radica la competenza del giudice del luogo di residenza del debitore, che, nella specie, è Sassuolo, come incontroverso in causa, e quindi del Tribunale di Modena, dinanzi al quale la causa va riassunta nel termine di cui all'art. 50 c.p.c..

 

P.Q.M.

La Corte rigetta l'istanza di regolamento proposta da C.D. e dichiara la competenza del giudice del Tribunale di Modena, dinanzi al quale la causa va riassunta nel termine di cui all'art. 50 c.p.c..

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente riportati nell'ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021.