Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2515 - pubb. 15/11/2010

Doveri informativi e irrilevanza del profilo di rischio del cliente

Tribunale Torre Annunziata, 22 Settembre 2010. Est. Palescandolo.


Doveri informativi dell'intermediario finanziario - Articolo 28 regolamento Consob - Irrilevanza delle qualità soggettive del cliente e della sua esperienza in materia finanziaria.



Il dovere informativo posto a carico dell'intermediario dall'articolo 28 regolamento Consob prescinde dalle qualità soggettive del cliente e deve, pertanto, essere adempiuto anche nell'ipotesi in cui il cliente rifiuti di fornire informazioni sul proprio profilo finanziario ed altresì nell'ipotesi in cui il cliente abbia maturato una determinata esperienza in strumenti finanziari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Doveri informativi dell’intermediario, singole operazioni


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