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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25159 - pubb. 20/04/2021.

Adeguati assetti organizzativi e responsabilità degli amministratori


Tribunale di Roma, 15 Settembre 2020. Pres. Di Salvo. Est. Bernardo.

Società di capitali - Responsabilità degli amministratori - Adeguati assetti organizzativi - Limiti


E’ responsabile l’amministratore che ometta del tutto di approntare una qualsivoglia struttura organizzativa, rimanendo inerte di fronte ai segnali indicatori di una situazione di crisi o di pre-crisi.

Non potrà, invece, ritenersi responsabile l’amministratore che abbia predisposto delle misure organizzative che, con una valutazione ex ante, erano adeguate, secondo le sue conoscenze e secondo gli elementi a sua disposizione, a verificare tempestivamente la perdita della continuità aziendale.

Parimenti, non potrà ritenersi responsabile l’amministratore che, pur avendo tempestivamente rilevato - grazie alla struttura organizzativa predisposta - il venir meno della continuità aziendale- ponga in essere degli interventi che, successivamente si rivelino inutili ad evitare la degenerazione della crisi (ed eventualmente il fallimento della società), qualora tali interventi - sempre sulla base di una valutazione ex ante - non risultino manifestamente irrazionali ed ingiustificati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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