Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2525 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 04 Settembre 2009, n. 19230. Rel., est. Bernabai.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Compenso - Successione di curatori - Liquidazione del compenso al curatore fallimentare - Criteri - Artt. 1 e 2 del d.m. n. 570 del 1992 - Applicabilità "ratione temporis" - Conseguenze - Generico riferimento all'attivo complessivamente realizzato - Carenza assoluta di motivazione - Configurabilità - Ricorso straordinario ex art.111 Cost. - Ammissibilità.



È affetto da carenza assoluta di motivazione, denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., il decreto con cui il tribunale fallimentare liquidi il compenso a due curatori succedutisi nel corso della procedura, calcolandolo sul complessivo ammontare dell'attivo realizzato, senza precisare l'ammontare dell'attivo realizzato da ciascuno di essi, e senza determinare, all'interno dei valori così identificati, l'esatta percentuale applicata tra il minimo e il massimo astrattamente previsti, sulla base dei criteri di cui agli artt. 1 e 2 del d.m. 28 luglio 1992, n. 570 (applicabile nella specie "ratione temporis"), i quali, anticipando il criterio di proporzionalità successivamente introdotto nell'art. 39 della legge fall. dall'art. 37 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, mirano a temperare il criterio di cassa della realizzazione dell'attivo con quello di competenza, nei casi in cui il momento solutorio conseguente alla fase liquidatoria dei beni sia temporalmente ricadente nella gestione del curatore subentrato, pur essendo casualmente riferibile ad operazioni condotte dal curatore revocato. (massima ufficiale)


Massimario, art. 39 l. fall.


  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. SALVATO Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 25119/2004 proposto da:
PISTONI GERARDA (c.f. PTSGRD55D69G082U), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 61, presso l'avvocato VENETO Armando, che la rappresenta e difende unitamente a se medesima, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO HEFTI DI CONDOLUCI DOMENICO & C. S.A.S.;
- intimata -
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PALMI, depositato il 05/07/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/06/2009 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso il 5 luglio 2004 il Tribunale fallimentare di Palmi liquidava il compenso dovuto all'avv. Gerarda PISTONI per l'opera prestata quale curatrice del fallimento della HEFTY di CONDOLUCI Domenico & C. s.a.s., fino alla sua revoca e sostituzione con l'avv. Roberto Pipino, nella percentuale del 20% dell'importo complessivo di Euro 11.880 contestualmente liquidato per l'intera gestione, oltre Euro 101,13 a titolo di rimborso spese; attribuendone il residuo 80% all'avv. Robero Pipino, succedutole quale nuovo curatore.
Avverso il provvedimento proponeva ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., l'avv. Pistoni, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione perché la liquidazione non rispettava i parametri previsti dalla L. fall., art. 39, integrato dal D.M. 28 luglio 1992, n. 570.
Il fallimento Hefty non svolgeva attività difensiva. All'udienza del 17 giugno 2009 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., è ammissibile per la sola violazione di legge contro un provvedimento non soggetto a reclamo emesso anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si osserva che il provvedimento del Tribunale di Palmi è affetto da carenza assoluta di motivazione sull'applicazione concreta dei parametri liquidativi ivi previsti per l'ipotesi di concorso di due curatori, succedutisi nel tempo:
carenza, che ridonda in vera e propria violazione di legge proprio per il suo carattere radicale; che impedisce la ricostruzione dell'iter logico sotteso alla decisione.
Al riguardo, si osserva che la disciplina di cui al combinato disposto del D.M. 28 luglio 1992, n. 570, artt. 1 e 2 (Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi della procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata) statuisce che, qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso va liquidato tenuto conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, sulla base di percentuali contestualmente indicate, nel minima e nel massimo, sull'ammontare dell'attivo realizzato. Tale disciplina sostanzialmente anticipa il criterio di proporzionalità testualmente introdotto nella L. Fall., art. 39, novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 37, con effetto dal 16 luglio 2006 (e quindi successivo all'integrazione della fattispecie concreta in esame).
Ne consegue che il Tribunale di Palmi doveva precisare l'ammontare dell'attivo realizzato da ciascuno dei due curatori e, all'interno dei valori così identificati, determinare l'esatta percentuale applicata - tra il minimo ed il massimo astrattamente previsti - in considerazione dei criteri sussidiari sopraelencati, idonei a temperare il criterio di cassa della realizzazione dell'attivo con quello di competenza, nei casi in cui il momento solutorio conseguente alla fase liquidativa dei beni sia temporalmente ricadente nella gestione del curatore subentrato, pur essendo riferibile causalmente ad operazioni condotte dal curatore revocato. Poiché il rispetto dei predetti criteri legali non è in alcun modo verificabile, nella specie, sulla scorta della sola indicazione generica dell'attivo complessivamente realizzato nell'arco dell'intera gestione fallimentare, il decreto impugnato è viziato da motivazione apparente, in violazione dell'art. 111 Cost. e art. 135 cod. proc. civ., comma 4, e va pertanto cassato, con rinvio al Tribunale di Palmi, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Palmi, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2009