Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25263 - pubb. 11/01/2021

Assegnazione al creditore procedente della somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato

Cassazione civile, sez. VI, 11 Marzo 2019, n. 6957. Pres. Frasca. Est. Vincenti.


Somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato - Assegnazione al creditore esecutante - Sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore - Ritardo nel pagamento del terzo pignorato - Applicabilità dell’art. 1224 c.c. - Condizioni



A seguito dell'assegnazione al creditore procedente della somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, si verifica la sostituzione del primo all'originario creditore/debitore pignorato, sicché, da quel momento, il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, al creditore procedente; ne deriva che, in caso di ritardo nel pagamento, gli interessi saranno dovuti al tasso legale (e non a quello, in ipotesi superiore, eventualmente pattuito con l'originario creditore), salvo l'ulteriore risarcimento a norma dell'art. 1224, comma 2, c.c., ove il creditore procedente dimostri di aver subito un danno ulteriore. (massima ufficiale)


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