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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25339 - pubb. 25/05/2021.

L’accettazione dell’eredità oltre il termine decennale imposto dall’art. 480 c.c. è valida purchè non sia stata eccepita la prescrizione e sino a quando non venga sollevata


Tribunale di Treviso, 06 Maggio 2021. Est. De Luca.

Accettazione dell’eredità – Termine di prescrizione – Eccezione di parte non rilevabile d’ufficio – Operatività della consumazione del termine per atti compiuti dopo il suo perfezionamento


In materia successoria, il termine di cui all’art. 480 c.c. qualificato come prescrizione, ha funzione estintiva ex art. 2934 c.c. del diritto del delato di acquistare la qualità d’erede.

Il chiamato all’eredità può acquistare la qualità di erede, per accettazione espressa o tacita, anche dopo il decorso del termine di prescrizione, quando nessuno degli interessati eccepisca l’estinzione per prescrizione del diritto di accettazione.

L’eventuale accettazione tardiva è valida se nessuno abbia eccepito l’estinzione del diritto di accettare o fintanto che non venga rilevata la prescrizione, che può esser sollevata da chiunque vi abbia interesse, anche se estraneo all’eredità.

La ricostruzione è confermata, dal punto di vista sistematico, dall’art. 525 c.c. per cui i chiamati, anche se hanno rinunciato, possono sempre validamente revocare la rinuncia e accettare l’eredità, ma solo sino al termine di compimento della prescrizione. (Simone Voltarel) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Simone Voltarel



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