Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2534 - pubb. 01/08/2010

Impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa e risoluzione di diritto del rapporto di agenzia

Cassazione civile, sez. I, 04 Settembre 2009, n. 19210. Rel., est. Cultrera.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Imprese soggette - Imprese di assicurazione - Rapporto di agenzia - Risoluzione di diritto - Decorrenza - Dalla pubblicazione del decreto di apertura della procedura concorsuale - Conseguenze - Indennità di mancato preavviso - Insinuazione al passivo del credito dell'agente - Esclusione - Fondamento.



L'assoggettamento dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, determinando la risoluzione di diritto del rapporto di agenzia e la sua ricostituzione con l'impresa cessionaria del portafoglio, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 1978, n. 738 (applicabile nella specie "ratione temporis"), esclude il diritto dell'agente all'indennità sostitutiva del preavviso ed alle altre indennità di cui agli artt. 26 e 27 dell'Accordo Nazionale Agenti del 1981, prevalendo la disciplina speciale dettata dall'art. 6 cit. su quella di cui all'art. 2119 cod. civ., in quanto l'indennità di preavviso è correlata al recesso dal contratto per volontà delle parti, che postula l'astratta possibilità di prosecuzione del rapporto, mentre le altre indennità rappresentano il corrispettivo del valore d'avviamento di cui ordinariamente si giova la preponente per effetto del mantenimento del portafoglio, ed al tempo stesso il ristoro del pregiudizio che la sua perdita può procurare all'agente. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 78 l. fall.


  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 26496/2004 proposto da:
RE COLUCCI S.N.C., (P.I. 01835640127) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIO FANI 106, presso l'avvocato ROSSI MASSIMILIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato PUCILLO RAIMONDO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AMBRA ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (c.f. e P.I. 07122970150), in persona del commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA 1, presso l'avvocato LONGO LUCIO FILIPPO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCINKIEWICZ ANDREA, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 363/2004 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/02/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2009 dal Consigliere Dott. CULTRERA MARIA ROSARIA;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato ARNABOLDI LUIGI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato LONGO Lucio Filippo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l'inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società RE - Colucci Assicurazioni s.n.c. in persona del socio Domenico COLUCCI, premesso d'aver svolto attività d'agente per Ambra Assicurazioni s.p.a., posta in liquidazione coatta amministrativa con D.M. 9 aprile 1993, n. 19529, propose istanza d' insinuazione al passivo della procedura con rango privilegiato del suo credito relativo alle indennità che asseritamente le spettavano a seguito della risoluzione del rapporto d'agenzia, nel complessivo importo di L. 88.857.279, con compensazione ai sensi della L. Fall., art. 56, con il proprio debito, che in sostanza ammontava allo stesso importo, salvo una differenza di L. 18, relativo ad incassi che aveva trattenuto.
Dal momento che tale domanda era stata accolta limitatamente alla somma di L. 10.019.810, attribuita in privilegio, la società propose opposizione innanzi al Tribunale di Milano che, con sentenza del 4 maggio/13 luglio 2000, ne dispose il rigetto.
La Corte d'appello di Milano, con la sentenza ora impugnata n. 363 notificata il 13 settembre 2004, ha confermato la statuizione escludendo il diritto dell'istante ad ottenere l'indennità di preavviso in quanto la risoluzione di diritto del contratto d'agenzia, prevista in linea generale dalla L. Fall., art. 78 e nello specifico caso dal D.L. n. 576 del 1978, art. 6, convertito in L. n. 738 del 1978, non può reputarsi equivalente al recesso dell'impresa, dal momento che opera di diritto, sicché la società assicuratrice non era tenuta a dare il preavviso, e neppure, per l'effetto, a corrispondere l'indennità sostitutiva ne' le ulteriori indennità richieste. Ha ribadito l'inapplicabilità dell'istituto della compensazione L. Fall., ex art. 56, poiché deve intendersi rinunciata in conformità alla previsione dell'art. 23 dell'Accordo Nazionale Economico, che prevede appunto espressamente tale rinuncia. Ad ogni buon conto, non sussistono nel caso di specie le condizioni postulate dall'art. 1243 c.c.. Contro questa decisione la società RE - Colucci Assicurazioni s.n.c. in persona del socio Colucci Domenico ha proposto il presente ricorso per cassazione in base a due motivi che sono stati resistiti dalla procedura intimata con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea preliminare devesi respingere l'eccezione della resistente che ha rilevato inammissibilità del ricorso, conseguente alla nullità della procura speciale alle liti conferita per il presente giudizio dal solo socio Domenico Colucci dal momento che lo statuto sociale, in deroga al disposto dell'art. 2298 c.c., prevede per gli atti di straordinaria amministrazione, qual è il conferimento della procura, la rappresentanza congiunta di entrambi i soci. La società ha agito in giudizio sin dall'introduzione della vicenda processuale rappresentata in giudizio dal solo Colucci Domenico. Devesi presumere che la conformità di tale costituzione allo statuto sia stata riscontrata dai giudici di merito, ne' la resistente, tenuta al rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, riproduce il testo della norma statutaria asseritamente violata.
Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 576 del 1978, art. 6 e dell'art. 2119 c.c. e di ogni norma principio in tema di efficacia risoluzione e scioglimento del contratto ed indennità di fine rapporto. Censura l'interpretazione che sorregge la decisione impugnata, sostenendo che in tutte le ipotesi di risoluzione del contratto, anche in caso di scioglimento di diritto, sono dovute tutte le indennità previste dall'AEC senza distinzione fra le varie ipotesi di scioglimento del rapporto. Nella specie la risoluzione del rapporto, non ascrivibile all'agente, potrebbe semmai essere ricondotta a colpevole gestione della committente.
La Corte territoriale ha ignorato l'interpretazione della S.C. secondo cui l'art. 2119 c.c., comma 2, secondo cui l'apertura di procedura concorsuale non costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto e comporta il diritto della parte ad ottenere tutte le indennità previste dal contratto collettivo.
La resistente deduce infondatezza, e comunque inammissibilità del motivo siccome censura l'interpretazioni delle clausole dell'A.N.A. senza indicare quali tra i canoni interpretativi, previsti dagli artt. 1362 c.c. e segg. siano stati in concreto violati. Il motivo appare infondato.
La questione controversa è stata risolta correttamente. La Corte territoriale ha escluso il diritto dell'istante ad ottenere l'indennità di preavviso in quanto la risoluzione di diritto del contratto d'agenzia, prevista in linea generale dalla L. Fall., art. 78 e nello specifico caso dal D.L. n. 576 del 1978, art. 6, convertito in L. n. 738 del 1978, non può reputarsi equivalente al recesso dell'impresa, dal momento che opera di diritto. Ne discende che la società assicuratrice non era tenuta a dare il preavviso, e neppure, per l'effetto, a corrispondere l'indennità sostitutiva. Tanto meno era tenuta a corrispondere le ulteriori indennità oggetto della domanda d'insinuazione, previste dall'ANA - Accordo Nazionale Agenti - del 1981 agli artt. da 25 a 31, in quanto non sono previste in caso di risoluzione ex lege del contratto ma nei casi, tipicamente indicati, di scioglimento del contratto per volontà delle parti, al primo non omologatale.
La costruzione esegetica che sostiene tale approdo è corretta. Regola il caso di specie il disposto della L. n. 738 del 1978, art. 6, di conversione del D.L. n. 576 del 1978, che stabilisce che "I rapporti di agenzia costituiti con l'impresa posta in liquidazione coatta sono risoluti di diritto alla data di pubblicazione del decreto con cui è promossa la liquidazione coatta.
L'indennità di fine rapporto è a carico della liquidazione". Il dettato è coerente col sistema fallimentare - art. 78, che prevede analogo effetto.
L'erogazione di tale indennità è prevista a sua volta dall'art. 1751 c.c., che, nel testo anteriore alla revisione posta dal D.Lgs n. 303 del 1991, art. 4, pacificamente applicabile al rapporto controverso ratione temporis, stabiliva che "all'atto dello scioglimento del contratto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi o in assenza dal giudice ordinario", ed è dunque correlata all'art. 13 dell'accordo collettivo del 1981, anch'esso pacificamente applicabile ratione temporis, che prevede suddetta indennità correlata alle provvigioni. In tale cornice di riferimento, il collegamento che la norma pone con la contrattazione collettiva non può essere che limitata all'ipotesi tassativamente prevista, non potendo di certo detta contrattazione derogare al suo disposto, ne' ampliarne il contenuto mediante interpretazione estensiva.
La ricorrente sollecita in sostanza tale sforzo integrativo, richiamando all'uopo enunciati espressi da questa Corte per sostenere un'interpretazione dell'accordo economico collettivo che concluda per l'equiparazione tra l'ipotesi prevista dalla norma di legge citata e gli altri casi di scioglimento del rapporto d'agenzia, in relazione ai quali vengono attribuite all'agente indennità le ulteriori previste dalla contrattazione collettiva oltre a quella ivi sancita, e critica alla loro luce la costruzione esegetica cui si è adeguata la Corte territoriale. In sostanza, senza neppure indicare quale dei canoni legali di ermeneuti applicabili al suddetto accordo, avente natura negoziale dunque soggetto alle regole interpretative poste dagli artt. 1362 c.c. e segg., sarebbe stato violato dal giudice di merito, sollecita una rivisitazione dell'interpretazione del testo normativo alla luce dei detti precedenti che, espressi in relazione ai singoli caso esaminati ed in materia di lavoro, non esprimono regula juris di carattere generale, pretendendo in tal modo sostenere una ricostruzione del testo normativo palesemente errata, di cui, come si è rilevato, intende ampliare l'ambito d'applicazione integrandolo con le previsioni di carattere contrattuale contenute nella menzionata contrattazione, regolanti ipotesi niente affatto omologabili alla risoluzione di diritto prevista ex lege. Si è già affermato nell'esegesi ormai consolidata del riferito disposto normativo e del suo collegamento con le norme di regolamentazione collettiva (cfr. Cass. n. 3348/1994 e sul suo solco nn. 1592/1996, e 13443 e 23266 queste ultime entrambe del 2005), affermata anzitutto la natura speciale, quindi prevalente, della norma contenuta nella L. n. 738 del 1978, art. 6, rispetto al disposto dell'art. 2119 c.c., dunque della risoluzione ope legis rispetto ad ogni altro caso di scioglimento del contratto, che le indennità diverse da quella prevista dalla suddetta disposizione e che l'ANA correla al monte premi ed agli incassi, non trovano sostegno giuridico al di fuori del contesto contrattuale che le prevede. Difatti, a cominciare dal preavviso, dunque dall'indennità sostitutiva, si deve rilevare che esso si correla al recesso dal contratto d'agenzia per volontà delle parti, che postula in tesi la continuità del rapporto, ipotesi questa nel caso di specie impraticabile attesa la risoluzione ope legis del contratto stesso indotta dalla procedura.
Le altre indennità di cui agli artt. 26 e 27 dell'ANA, che l'art. 13 attribuisce in tutti i casi di scioglimento del rapporto, si giustificano in quanto rappresentano il corrispettivo del valore d'avviamento di cui si giova la preponente, appunto in caso di scioglimento del rapporto, da cui possa derivarle un vantaggio. Ben diversamente, nell'ipotesi di specie, i rapporti di agenzia si ricostituiscono automaticamente con l'impresa cessionaria del portafoglio, e ciò esclude sia il lucro derivante alla preponente dal mantenimento del portafoglio, sia il pregiudizio che la sua perdita può di converso procurare all'agente.
Il corollario evidenzia l'infondatezza della tesi difensiva sulla quale poggia il motivo, di cui occorre perciò disporre il rigetto. La censura esposta nell'altro motivo resta assorbita. Il ricorso deve pertanto essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese della presente fase liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2009