Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25342 - pubb. 26/05/2021

Scarico coattivo di acque: irrilevante la distinzione fra acque luride ed acque impure

Cassazione civile, sez. VI, 06 Maggio 2021, n. 11840. Pres. Lombardo. Est. Annamaria Casadonte.


Scarico coattivo di acque luride o nere - Ammissibilità - Fondamento -  Limiti - Distinzione fra acque luride ed acque impure - Irrilevanza - Fondamento



La servitù coattiva di scarico può essere domandata per liberare il proprio immobile sia da acque sovrabbondanti potabili o non potabili, provenienti da acquedotto o da sorgente esistente nel fondo o dallo scarico di acque piovane, sia dalle acque impure, risultanti dal funzionamento degli impianti agricoli od industriali o degli impianti e servizi igienico-sanitari degli edifici; l'art.1043 c.c., infatti, non autorizza alcuna distinzione tra acque impure ed acque luride o "nere", intese quest'ultime come acque di scarico delle latrine, dovendosi, piuttosto, intendere il riferimento alle acque impure, contenuto nel secondo comma, come volto unicamente a stabilire che, in questo caso, la servitù coattiva è subordinata all'adozione di opportune precauzioni per evitare inconvenienti al fondo servente. (massima ufficiale)


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