Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25380 - pubb. 01/06/2021

L’art 557 c.p.c., ultimo comma, si applica anche al mancato deposito nel termine della nota di trascrizione dell’atto di pignoramento?

Tribunale Padova, 12 Maggio 2021. Est. Manuela Elburgo.


Opposizione agli atti esecutivi - Omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento nei 15 gg. - Conseguenze - Inefficacia del pignoramento - Esclusione



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 557 c.p.c., ultimo comma, il pignoramento è inefficace solo qualora nel termine dei 15 giorni non vengano depositati la nota di iscrizione a ruolo, le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, mentre nessuna menzione viene fatta della nota di trascrizione il cui mancato deposito non può pertanto portare alla dichiarazione di inefficacia del pignoramento.

L’apparente incongruenza tra la prescrizione del primo comma e dell’ultimo dell’art. 557 c.p.c. può essere superata dalla considerazione che mentre il primo comma pare riferito all’ipotesi in cui è l’ufficiale giudiziario a curare l’inoltro per la trascrizione, cosicchè il creditore ha tutta la documentazione per effettuare il deposito nel termine di 15 gg dalla ricezione, l’ultimo comma può essere riferito all’ipotesi in cui è il creditore stesso a curare la trascrizione del pignoramento con inevitabile discrasia temporale tra il momento in cui riceve l’atto di pignoramento notificato e il momento in cui ha la disponibilità della trascrizione. (Paola Mai) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Paola Mai



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