Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25396 - pubb. 03/06/2021

Azione di ripetizione di indebito in materia bancaria e istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.

Tribunale Oristano, 19 Novembre 2020. Est. Valentina Santa Cruz.


Azione ripetizione d'indebito in materia bancaria – Istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. – Carattere istruttorio residuale – Principio dispositivo – Inammissibilità



L'istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. rappresenta un mero strumento processuale di carattere istruttorio residuale e, poiché non è funzionale al conseguimento di una situazione giuridica finale, di diritto sostanziale, quale quella tutelata dall'art. 119, comma 4 TUB, per cui occorrerebbe un'apposita domanda, non può essere formulata al fine di integrare le allegazioni inserite nell’atto introduttivo e sanare le lacune probatorie con riguardo a documentazione che la parte stessa avrebbe potuto acquisire prima dell’instaurazione del giudizio ai sensi del suddetto art. 119 TUB ed eventualmente, in caso di mancato riscontro, mediante il ricorso ad altri procedimenti di carattere giudiziale preordinati esclusivamente ad ottenere la consegna di documentazione determinata o, al più, in caso di effettivo diniego, con una rituale richiesta ex art. 210 c.p.c. in corso di giudizio. (Simone Roggeri) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Simone Roggeri



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