Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25403 - pubb. 04/06/2021

Merito creditizio e sovraindebitamento: quali sono le conseguenze dell’errata valutazione ad opera del finanziatore?

Tribunale Napoli Nord, 21 Aprile 2021. Pres. Petruzziello. Est. Magliulo.


Sovraindebitamento – Valutazione del merito creditizio – Effetti – Finanziamenti contratti successivamente



Invero, il novellato art. 12 bis della l. 2/2012, laddove al comma 3-ter, stabilisce i casi in cui è preclusa al  creditore la facoltà di proporre opposizione o reclamo in sede di omologa, ha inteso valorizzare il comportamento dei creditori e responsabilizzare l'attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse.

La ratio di questa scelta muove sia da una ottica macroeconomica, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento, che rischiano di danneggiare il funzionamento del mercato creditizio, sia da una ottica microeconomica, per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito.

Il concorso di colpa del creditore, consapevole della previa condizione debitoria del cliente, allevia dunque eventuali profili di negligenza in capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, sul presupposto della sua connaturata incapacità a soppesare adeguatamente le scelte negoziali, specialmente se dettate dall'impellente assillo del danaro.

Tanto conferma anche il richiamo all'art. 124 bis TUB in tema di credito al consumo, ove si stabilisce che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

Da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto.

Le società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, sono le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato.

Alla luce di questi profili, al soggetto finanziatore che versi in colpa, anche per una non adeguata valutazione del merito creditizio, è preclusa la possibilità di avanzare contestazioni sul merito del piano, in un'ottica deflattiva dall'eco vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine.

Correlativamente non appare rimproverabile il proponente per i finanziamenti chirografari successivamente contratti, in mancanza della prova - gravante sui soggetti finanziatori - che sia stata condotta una adeguata istruttoria sulle capacità reddituali del contraente ai fini dell'erogazione del credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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