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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25412 - pubb. 11/01/2021.

Pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un 'trust' e non del 'trustee'


Cassazione civile, sez. III, 27 Gennaio 2017, n. 2043. Pres. Roberta Vivaldi. Est. De Stefano.

Pignoramento eseguito nei confronti di un “trust” (e non del “trustee”) – Illegittimità – Sussistenza – Rilevabilità d’ufficio – Fondamento


Il pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un “trust” in persona del “trustee”, e non di quest’ultimo, è illegittimo, in quanto il “trust” è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al “trustee”, il quale è l’unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato: ne deriva che il giudice dell’esecuzione, nell’ambito della verifica in ordine all’esistenza delle condizioni dell’azione esecutiva, può disporre d’ufficio la chiusura anticipata della procedura esecutiva. (massima ufficiale)

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