Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25465 - pubb. 15/06/2021

Azione di simulazione assoluta e azione revocatoria, elementi di prova

Tribunale Pordenone, 07 Maggio 2021. .


Simulazione assoluta – Azione – Proposizione cumulativa con azione revocatoria

Simulazione assoluta – Legittimazione

Simulazione assoluta – Prova

Simulazione assoluta – Oggetto

Simulazione assoluta – Elementi indicativi della fittizietà del contratto



La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente, in via subordinata l’una all’altra, senza che la possibilità di esercizio dell’una precluda la proposizione dell’altra.

L’unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all’altra, risiede nella circostanza che, nel primo caso, è l’attrice a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una “species iuris” piuttosto che l’altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell’eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l’ulteriore richiesta (Cfr. Cass. n. 21083/2016).

Legittimati ad agire con l’azione di simulazione sono i terzi che siano attualmente o potenzialmente pregiudicati dalla simulazione (artt. 1415 secondo comma e 1416 secondo comma c.c.).

A differenza dell’azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., che presuppone l’eventus damni, e per gli atti a titolo oneroso il consilium fraudis, per la proponibilità dell’azione di simulazione da parte del creditore è sufficiente che questi abbia un legittimo interesse a vedere ristabilita la verità contro l’apparenza, non occorrendo un danno effettivo del creditore stesso (Cfr. Cass n. 2559/1980) ed indipendentemente dall’epoca in cui è sorto il credito di chi agisce (cfr. Cass. n. 1127/1987, per cui legittimato ad agire è anche il creditore il cui credito non sia anteriore all’atto simulato). Peraltro, il pregiudizio ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento, integra condizione di detta azione e, pertanto, deve essere provato dall’istante, e va riscontrato con riferimento al momento della decisione (Cfr. Cass. n. 1991, n. 1690/1991).

La prova della simulazione da parte dei terzi e dei creditori può essere data con ogni mezzo (art. 1417 c.c.), senza limiti quanto alla prova per testi ed anche per presunzioni. Invero, il giudice deve prendere in considerazione tutte le risultanze istruttorie considerate in una visione unitaria, procedendo ad un loro esame globale ed unitario e non distinto e separato (Cfr. Cass. n. 171/1980).

Oggetto della simulazione assoluta è l’atto dispositivo che, ha determinato una variazione qualitativa del patrimonio idonea a determinare una situazione di pericolo per le ragioni creditorie dell’altra parte.

In tema di azione diretta a far valere la simulazione assoluta di un atto di compravendita, possono trarsi elementi circa il carattere fittizio del contratto da una serie di circostanze quali, ad esempio, l’esiguità del prezzo pagato per l’acquisto, le modalità di corresponsione dello stesso, il mancato trasferimento del possesso del bene all’acquirente, i rapporti tra cedente e cessionario. (Daniel Polo Pardise) (Giuseppe Polo Pardise) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Daniel Polo Pardise e dell’Avv. Giuseppe Polo Pardise



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