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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25498 - pubb. 19/06/2021.

Inammissibilità opposizione all'esecuzione per nullità della fideiussione sottesa a decreto ingiuntivo non opposto e periculum in mora


Tribunale di Teramo, 09 Giugno 2021. Pres. Di Girolamo. Est. Di Giacinto.

Esecuzione – Opposizione all’esecuzione – Contestazione titolo esecutivo per nullità fideiussione – Decreto ingiuntivo non opposto – Inammissibilità

Esecuzione – Opposizione all’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti – Periculum in mora – Caratteristiche


E’ inammissibile l’opposizione all’esecuzione fondata sulla nullità della fideiussione sottesa all’emissione del decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo dell’esecuzione quando il decreto è divenuto definitivo per mancata opposizione, in quanto una volta che la pronuncia che abbia accertato la sussistenza del diritto di credito non sia stata impugnata nei termini di legge, e che su di essa si sia formato il giudicato, tale sussistenza non potrà esser contestata nella sede delle opposizioni esecutive, per essere ormai il titolo esecutivo (e l’accertamento ivi contenuto) intangibile, se non in ordine ai fatti sopravvenuti.

Il debitore che propone opposizione all’esecuzione e chieda la sospensione della procedura esecutiva deve fornire la prova della sussistenza del periculum in mora, costituito dal pregiudizio – concreto e attuale – derivante dall’attesa della definizione del giudizio di merito. Tale pregiudizio non può esser individuato nel mero esercizio dell’azione esecutiva, altrimenti addivenendosi ad un’interpretazione che porterebbe a ravvisare in re ipsa il periculum nelle opposizioni esecutive, occorrendo viceversa dedursi (e dimostrarsi) la sussistenza di uno specifico pregiudizio – che ecceda l’ordinario pregiudizio subito dal debitore per l'esecuzione forzata – e che non sia suscettibile di riparazione economica (nella specie l’istante non aveva addotto e documentato alcun rischio di incapienza in capo all’opposta, tale da poter fondare un pericolo di non ripetibilità delle eventuali somme corrisposte e poi ritenute non dovute all’esito del giudizio di opposizione). (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Francesco Mainetti



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