Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2551 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 30 Luglio 2009, n. 17735. Rel., est. Plenteda.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Locazione - Occupazione di immobile da parte di terzi - Anteriorità rispetto all'apertura del fallimento - Conseguenze - Opponibilità al fallimento - Condizioni - Prova della natura locativa del rapporto - Necessità - Fondamento.



L'occupazione di un immobile di proprietà del fallito da parte di un terzo, ancorché risalente ad epoca anteriore all'apertura della procedura concorsuale, è inopponibile al fallimento, in difetto della prova della sua riconducibilità ad un rapporto di locazione, non potendo trovare applicazione in tal caso l'art. 2923, quarto comma, cod. civ. - dettato per l'esecuzione forzata, ma applicabile anche al fallimento, che costituisce un pignoramento generale dei beni del fallito - in quanto la certezza in ordine all'anteriorità della detenzione, alla quale la predetta disposizione conferisce rilievo, in linea con quanto previsto in via generale dall'art. 2704 cod. civ., non esclude la compatibilità della stessa con altri rapporti, ivi compreso quello di comodato. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 80 l. fall.


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