Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25559 - pubb. 29/06/2021

Cassazione: Nullo il Mutuo Fondiario in violazione del limite di finanziabilità quale elemento essenziale del contenuto del contratto

Cassazione civile, sez. I, 14 Giugno 2021, n. 16776. Pres. Genovese. Est. Ferro.


Contratti e operazioni bancarie in genere - Mutuo e finanziamento in genere - Art. 38 T.U.B.



Nel mutuo Fondiario, il limite di finanziabilità fissato dall’art. 38 T.U.B., co. 2, e delibera CICR 22 aprile 1995 nella misura dell’80% in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi ed elevabile solo previa prestazione di garanzie integrative, in ragione della natura pubblica dell’interesse da esso tutelato è inderogabile dall’autonomia privata (cfr. Cass. 14 giugno 2021, n. 16776), e costituisce elemento essenziale del contenuto del contratto determinando il suo mancato rispetto la nullità dell’accordo, ferma restando tuttavia la possibilità di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti. (Monica Mandico) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Monica Mandico



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