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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25567 - pubb. 30/06/2021.

Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco


Cassazione civile, sez. V, tributaria, 17 Giugno 2021, n. 17313. Pres. Cirillo. Est. Giudicepietro.

Scrittura privata - Verificazione - Disconoscimento - Forma - Contestazione generica od implicita - Sufficienza - Esclusione - Specifico riferimento al documento e al profilo contestato - Necessità


Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti; inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte. (massima ufficiale)

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