Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2557 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 25 Giugno 2009, n. 14896. Rel., est. Panebianco.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Effetti - Natura costitutiva dell'azione - Conseguenze - Obbligazioni pecuniarie restitutorie - Interessi - Decorrenza - Dalla costituzione in mora, se anteriore alla domanda giudiziale ovvero, in difetto, da quest'ultima - Fattispecie.



In tema di azione revocatoria fallimentare (nella specie, avente per oggetto la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 67 della legge fall., di una cessione di credito, ritenuta di carattere solutorio), la natura costitutiva della predetta azione implica che gli interessi sulla somma dovuta in restituzione - cui va condannata la parte "accipiens" - decorrono dalla correlativa costituzione in mora, che, in difetto di atti anteriori di tale contenuto, va individuata nella domanda giudiziale. (massima ufficiale)


Massimario, art. 67 l. fall.


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