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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25580 - pubb. 01/07/2021.

Rapporto banca-cliente: Onere probatorio a carico dell’Istituto di credito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo


Tribunale di Forlì, 29 Aprile 2021. Est. Giorgia Sartoni.

Contratti e operazioni bancarie in genere – Conto Corrente – Conto corrente di corrispondenza in genere – Conto corrente e scritture contabili


Nel giudizio di opposizione la banca non può beneficiare del privilegio probatorio posto in suo favore dall’art. 50 T.U.B., applicabile soltanto in sede monitoria, e ciò in virtù del ruolo di attrice in senso sostanziale ricoperto in tale sede dall’istituto per cui ha l’onere di provare puntualmente il credito vantato tramite l’integrale e continuativa produzione in giudizio di tutti gli estratti conto afferenti il rapporto contrattuale. Solo in tal modo si può verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto, depurato dagli interessi e dagli altri addebiti illegittimi eventualmente posti in essere. La banca non può neppure sottrarsi a tale assolvimento invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili oltre i 10 anni, atteso come non possa confondersi l’onere di conservazione della documentazione contabile, ex artt. 2220 c.c. e 119, co. 4, T.U.B., con quello di prova del proprio credito (cfr. Cass. n. 13258/2017). (Monica Mandico) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Monica Mandico



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