Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25581 - pubb. 01/07/2021

Modalità escussione pegno irregolare titoli in garanzia e non necessità ammissione al passivo

Tribunale Sondrio, 04 Giugno 2021. Est. Licitra.


Contratto di garanzia finanziaria – Pegno irregolare – Creditore pignoratizio ente creditizio – Debitore non persona fisica – Inadempimento o fallimento del debitore – Presupposti e modalità escussione – Insinuazione al passivo – Non necessaria



In presenza di contratto di garanzia finanziaria costituita da pegno irregolare assistito da prova certa della costituzione e della data, il creditore ente creditizio, in caso di inadempimento dell’obbligazione principale o di fallimento del debitore che non sia persona fisica, osservando le formalità previste nel contratto di garanzia può liberamente procedere alla  vendita  dei titoli oggetto del pegno, trattenendo  il  corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza del valore dell'obbligazione  finanziaria garantita e ritrasferendo solo l’eccedenza rispetto all’ammontare dei crediti garantiti, senza essere tenuto ad insinuarsi al passivo fallimentare in deroga a quanto previsto dall’art. 53 l. fall. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Francesco Mainetti



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