Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25624 - pubb. 08/07/2021

Pignoramento presso terzi: il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo introdotto ai sensi dell'art. 548 c.p.c.

Cassazione civile, sez. VI, 15 Settembre 2020, n. 19104. Pres. Amendola. Est. D'Arrigo.


Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - Disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014 - Momento di introduzione - Conseguenze - Individuazione del termine impugnazione della decisione ex art. 327 c.p.c. - Rilevanza della data di emissione del titolo esecutivo o di inizio di altra esecuzione - Esclusione



In tema di pignoramento presso terzi, il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo introdotto ai sensi dell'art. 548 c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014, convertito dalla l. n. 162 del 2014) ha inizio con la notifica dell'atto di citazione e a tale momento occorre riferirsi al fine di individuare il termine ex art. 327 c.p.c. per l'impugnazione della decisione (nella specie, "ratione temporis", semestrale, a seguito della modifica della citata norma apportata dalla l. n. 69 del 2009), non assumendo alcun rilievo né la data di pubblicazione del titolo esecutivo azionato, né quella di avvio di un'altra precedente procedura esecutiva rimasta infruttuosa. (massima ufficiale)


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