Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2568 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 28 Maggio 2009, n. 12513. Rel., est. Didone.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - In genere (rapporti con l’azione revocatoria ordinaria) - Azione revocatoria ordinaria proseguita dal curatore fallimentare - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dalla data dell'atto impugnato - Fondamento - Interruzione ad opera di uno dei creditori - Efficacia a favore del fallimento - Sussistenza.



Qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore, a seguito del fallimento del debitore, sopravvenuto in pendenza del relativo giudizio, il curatore può subentrare nell'azione, in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 legge fall., accettando la causa nello stato in cui si trova. Di conseguenza, trattandosi di un'azione che il curatore trova nella massa fallimentare e che si identifica con quella che i creditori avrebbero potuto esperire prima del fallimento, da un lato la relativa prescrizione, anche nei confronti della curatela, decorre, ai sensi dell'art. 2903 cod. civ., dalla data dell'atto impugnato, dall'altro l'interruzione della prescrizione, ad opera di uno dei creditori cui il curatore sia subentrato ex art. 66 cit., giova alla massa fallimentare. (massima ufficiale)


Massimario, art. 66 l. fall.


  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 23368/2004 proposto da:
AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE DEL CALZATURIFICIO CERASELLA S.D.F. DEI F.LLI FERRONI, nonché dei SINGOLI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI FERRONI GIOVANNI, FERRONI FRANCO, FERRONI CARLO, in persona del Curatore Dott.ssa VITALI BIANCA CHIARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 46, presso l'avvocato MORABITO MARIA CHIARA (STUDIO LEGALE PROPERZI), rappresentata e difesa dall'avvocato VESPRINI SAURO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FERRONI GIOVANNI (c.f. FRRGNN35L28I324K), CUDINI OLIVA (C.f. CDNLVO39B57I324X), FERRONI FRANCO (c.f. FRRFNC37D26I324Z), CECI ELENA (c.f. CCELNE46R70I324E), FERRONI CARLO (c.f. FRRCRL39P23I324J), TOSONI RITA ROSA (c.f. TSNRTI43C68I324D), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ROMEO RODRIGUES PEREIRA 211, presso l'avvocato FINOCCHIARO GIUSEPPE, rappresentati e difesi dagli avvocati ERCOLI FRANCESCO, CONTI ROBERTO EMILIO, giusta procura speciale per Notaio MARIA ELISA D'ANDREA di PORTO SANT'ELPIDIO (AP) - Rep. n. 303 del 26.04.07;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 600/2003 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 16/09/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
p.1.- Con sentenza del 16 settembre 2003 la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale di Fermo in data 10 settembre 2001, che aveva dichiarato improcedibile la domanda ex art. 2901 c.c., proposta dalla Cassa di Risparmio di Fermo contro Ferroni Giovanni, Cudini Oliva, Ferroni Franco, Ceci Elena, Ferroni Carlo e Tosoni Rita Rosa in relazione alla costituzione di fondi patrimoniali, dichiarando l'inefficacia degli atti impugnati nei confronti della curatela fallimentare della s.d.f. Calzaturificio Cerasella dei F.lli Ferroni nonché dei soci Ferroni Giovanni, Ferroni Franco e Ferroni Carlo, intervenuta nel corso del giudizio, ha rigettato la domanda proposta dal fallimento "perché prescritta". La Corte di appello ha disatteso la tesi della curatela fallimentare secondo cui il termine di prescrizione era stato interrotto a seguito dell'azione promossa dal singolo creditore, Cassa di Risparmio di Fermo, poiché la domanda proposta dalla curatela medesima, mediante comparsa di intervento, era una domanda nuova rispetto all'azione esperita dal creditore individuale, il quale aveva agito in giudizio per ottenere la declaratoria di inefficacia degli atti di costituzione del fondo patrimoniale, nel proprio interesse e a tutela di un proprio diritto, mentre la curatela aveva esperito la medesima azione in rappresentanza però della massa dei creditori e, quindi, a tutela dei diritti di tutti i creditori. Di conseguenza non poteva avvalersi, ai fini dell'interruzione della prescrizione, della domanda proposta in precedenza da altro soggetto.
Era, del resto significativo, che il Tribunale di Fermo avesse disposto la notifica della comparsa di intervento alle parti contumaci, in applicazione dell'art. 292 c.p.c., che impone tale adempimento con riguardo alle comparse contenenti domande nuove. Pertanto, era maturata la prescrizione quinquennale - decorrente dalla data degli atti impugnati (compiuti a mezzo del rogito notarile stipulato l'8/7/1988) considerato che la domanda della curatela era stata notificata, ai convenuti contumaci, il 19/4/2001. Contro la sentenza di appello la curatela del fallimento del Calzaturificio Cerasella dei F.lli Ferroni nonché dei soci Ferroni Giovanni, Ferroni Franco e Ferroni Carlo ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resistono con controricorso Ferroni Giovanni, Cudini Oliva, Ferroni Franco, Ceci Elena, Ferroni Carlo e Tosoni Rita Rosa. MOTIVI DELLA DECISIONE
p.2. - Con il primo motivo la curatela ricorrente denuncia "violazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 66, e art. 2943 c.c., comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3". Deduce che la domanda del creditore, proposta in periodo pre - fallimentare, fatta propria e proseguita dal curatore, unico soggetto legittimato in tal senso, aveva già prodotto i suoi effetti interruttivi della prescrizione ex art. 2943 c.c., comma 1, posto che con l'intervento la curatela aveva chiesto la declaratoria di inefficacia dei contratti in questione nei confronti della massa dei creditori e non poteva essere qualificata come intervento di terzo ex art. 105 c.p.c., costituendo una prosecuzione, nell'esclusivo interesse dei diritti concorsuali, dell'azione pauliana già intrapresa dal singolo creditore. Erroneamente la domanda è stata ritenuta nuova così come erroneamente il giudice di primo grado ne aveva ordinato la notificazione ai contumaci.
Con il secondo motivo la curatela ricorrente denuncia "violazione dell'art. 345 c.p.c., comma 2, (rito previgente) e dell'art. 92 c.p.c., e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", lamentando che erroneamente era stata condannata alle spese nonostante che l'eccezione di prescrizione fosse stata sollevata soltanto in appello, come consentito dall'art. 345 c.p.c., prima della riforma. p.3. - Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento comporta l'assorbimento del secondo mezzo. Invero, sulla problematica relativa all'azione ex art. 2901 c.c., proseguita dal curatore del fallimento del debitore sono, di recente, intervenute le Sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 29420 del 17/12/2008) chiarendo che, qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dalla L. Fall., art. 66, accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio. Peraltro, tale subentro comporta anche una qualche modifica oggettiva dei termini della causa, in quanto la domanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto l'azione, viene ad essere estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti. Ma questo solo rilievo non basta a far ritenere che il curatore debba necessariamente intraprendere l'azione ex novo (come peraltro egli potrebbe pur sempre scegliere di fare), perché le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale, che ha giustificato all'origine la proposizione della domanda, non scompare, ma è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende.
In ogni caso, subentrando nell'azione revocatoria in precedenza intrapresa dal singolo creditore, il curatore assume ovviamente la posizione dell'attore, restando l'interesse del singolo creditore assorbito in quello della massa dei creditori per conto della quale sta ora in causa il curatore medesimo.
Se, dunque, il curatore assume la stessa posizione dell'originario attore e se, come è incontestabile, l'azione revocatoria ordinaria proposta L. Fall., ex art. 66, dal curatore fallimentare non nasce con il fallimento, trattandosi di azione ex art. 2901 c.c., che il curatore stesso trova nella massa fallimentare e che si identifica con quella che avrebbero potuto esperire i creditori prima del fallimento, da ciò discende da un lato che "la prescrizione (quinquennale), anche nei confronti della curatela fallimentare, decorre ai sensi dell'art. 2903 c.c., dalla data dell'atto impugnato (cfr. in tal senso Cass. n. 1041 del 1977; Cass. n. 4279 del 1978;
Cass. n. 322 del 1980) e, dall'altro, che l'interruzione della prescrizione ad opera di uno dei creditori al quale il curatore sia subentrato L. Fall., ex art. 66, giova alla massa fallimentare. Trattandosi della stessa azione attribuita fuori del fallimento ai creditori, la costituzione della curatela non condiziona ne' la sua nascita ne' la possibilità di esercitarla (tale possibilità spettando, anteriormente, come già detto, ai singoli creditori interessati), ma segna solo il momento in cui diviene operante la legittimazione di detto organo ad esercitarla o a proseguirla (cfr. in motivazione in tal senso: Cass. n. 322 del 1980) e, se la prosegue, ne trae, ovviamente, i vantaggi che ne conseguono, anche in relazione all'interruzione del termine di prescrizione. La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio per nuovo esame al giudice del merito mentre non può essere accolta la richiesta della curatela ricorrente di decisione nel merito della causa ex art. 384 c.p.c., posto che, come segnalato dai controricorrenti, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione ha impedito alla Corte di appello di esaminare le altre questioni di merito sollevate dagli appellanti (relative alla sussistenza delle condizioni di revocabilità) e ritenute assorbite.
Sì che è preclusa la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c.. P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2009