Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2569 - pubb. 01/08/2010

Ammissione al passivo del creditore ipotecario

Cassazione civile, sez. I, 19 Maggio 2009, n. 11545. Rel., est. Bernabai.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere - Beni del fallito - Ipoteca a garanzia di debito altrui - Ammissione al passivo del creditore ipotecario - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Modalità esecutive compatibili - Espropriazione contro il terzo proprietario ex artt. 602 - 604 cod. proc. civ. - Ammissibilità.



I titolari di diritti di prelazione (nella specie, d'ipoteca) su beni immobili compresi nel fallimento, e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non possono avvalersi del procedimento di verificazione di cui all'art. 52 legge fall., il quale non sottopone a concorso la posizione soggettiva del terzo, che non è creditore diretto del fallito; nè è configurabile un'ammissione atipica al passivo, che sia circoscritta ai soli beni oggetto della predetta garanzia, valendo per la loro realizzazione in sede esecutiva, in virtù del richiamo di cui all'art. 105 legge fall., le modalità di cui agli artt. 602-604 cod. proc. civ. in tema di espropriazione contro il terzo proprietario. (massima ufficiale)


Massimario, art. 52 l. fall.

Massimario, art. 98 l. fall.

Massimario, art. 105 l. fall.


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