Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2571 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 13 Maggio 2009, n. 11145. Rel., est. Nappi.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Compensazione - Leasing traslativo - Fallimento del compratore - Dichiarazione del curatore di scioglimento dal contratto - Efficacia "ex tunc" - Credito restitutorio del fallimento per le attribuzioni patrimoniali eseguite dal fallito - Compensabilità con il controcredito del concedente per risarcimento danni da inadempimento - Configurabilità - Fondamento.



In tema di leasing traslativo, nel caso di fallimento del compratore, la dichiarazione del curatore di scioglimento dal contratto non ancora compiutamente eseguito, ai sensi del secondo comma dell'art. 72 legge fall., ha effetti "ex tunc", con la conseguenza che il credito restitutorio per le prestazioni effettuate dal compratore fallito (nella specie, i canoni pagati) non nasce dalla dichiarazione del curatore nè dalla sentenza di fallimento, ma trova il suo fatto genetico nel venir meno della giustificazione contrattuale dell'attribuzione patrimoniale stessa fin dal momento della sua esecuzione; collocandosi tale momento anteriormente alla dichiarazione di fallimento, il suddetto credito diviene compensabile con il controcredito del concedente, sorto anch'esso anteriormente a detta dichiarazione, e relativo al risarcimento dei danni per l'inadempimento del fallito, anche quando gli effetti dello scioglimento siano regolati dall'art. 1526 cod. civ. (massima ufficiale)


Massimario, art. 56 l. fall.

Massimario, art. 72 l. fall.

Massimario, art. 73 l. fall.


  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Fallimento FIAS I.R.P. - Industrie Riunite Pantalla s.p.a., domiciliato in Roma, Via C. Poma 2, presso l'avv. M. R. Belli, rappresentato e difeso dall'avv. BRUNELLI L., come da mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Locat s.p.a., domiciliata in Roma, via della Scrofa 14, presso l'avv. G. Caprino, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. SAVASTA FIORE S., come da mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 23/2007 della Corte d'appello di Perugia, depositata il 18 gennaio 2007;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
uditi i difensori, avv. Brunelli per il ricorrente e avv. Caprino per la resistente;
Udite le conclusioni del P.M., RUSSO Libertino Alberto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 13 dicembre 2003 il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda proposta dal Fallimento FIAS I.R.P. - Industrie Riunite Pantalla s.p.a., condannò la Locat s.p.a. al pagamento della somma di Euro 102.940,63, con gli interessi legali a decorrere dal 21 febbraio 1994, a titolo di restituzione dei canoni di un leasing traslativo, risoltosi per scelta del curatore fallimentare, detratto l'equo indennizzo dovuto per l'uso dell'immobile da parte della società poi fallita. Rigettò invece il tribunale la domanda riconvenzionale per risarcimento dei danni proposta dalla società convenuta.
Impugnata dalla Locat s.p.a., la sentenza fu in parte riformata dalla Corte d'appello di Perugia, che, in accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, riconobbe all'appellante un credito complessivo di Euro 164.358, da computare a parziale compensazione del credito per capitale e interessi riconosciuto al fallimento.
Hanno ritenuto i giudici d'appello che, esclusa l'applicabilità della clausola penale invocata dalla Locat s.p.a., il danno lamentato dalla società concedente potesse essere liquidato equitativamente, tenendo conto della perdita subita in ragione del minor prezzo realizzato con la vendita dell'immobile a terzi (Euro 578.431,73) e dell'importo dei canoni non percepiti nel periodo intercorso tra la dichiarazione del fallimento (9 novembre 1993) e la restituzione del bene (20 luglio 1994).
Contro la sentenza d'appello ricorre ora per cassazione il Fallimento FIAS I.R.P. - Industrie Riunite Pantalla s.p.a. e propone un unico motivo d'impugnazione, cui resiste con controricorso la Locat s.p.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente deduce violazione della L. Fall., artt. 56, 72 e 73.
Sostiene che erroneamente sia stata riconosciuta alla Locat s.p.a. la compensazione tra un credito verso il fallito (risarcimento dei danni da inadempimento) e un debito verso la massa (restituzione dei canoni in seguito allo scioglimento del contratto da parte del curatore). Il motivo è infondato.
Nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso infatti che nel caso dì fallimento del compratore, la dichiarazione del curatore, di scioglimento dal contratto di compravendita non ancora compiutamente eseguito, ha effetti ex tunc, con la conseguenza che il credito per la restituzione delle prestazioni già eseguite dal compratore fallito non nasce dalla stessa dichiarazione del curatore ne' dalla dichiarazione del fallimento, ma ha la sua genesi "nel venir meno della giustificazione contrattuale dell'attribuzione patrimoniale fin dal momento della sua esecuzione"; sicché, in quanto sorto già prima del fallimento, tale credito è compensabile con i crediti del venditore derivanti dall'eventuale inadempimento del fallito (Cass., sez. un., 2 novembre 1999, n. 755, m. 530848), anche quando gli effetti dello scioglimento sono regolati dalle disposizioni dell'art. 1526 c.c. (Cass., sez. 1^, 9 maggio 1964, n. 1113, m. 301584). Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 6.200,00 di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2009