Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25748 - pubb. 29/07/2021

Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura e sospensione della procedura esecutiva

Tribunale Cassino, 02 Giugno 2021. Est. Ciuffi.


Procedura esecutiva – Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura – Sospensione ex art. 20 comma 4 legge n. 44/1999 – Nuovo provvedimento del Pubblico Ministero – Procedura già sospesa per le stesse ragioni – Nuova sospensione – Ammissibile



In tema di usura, il giudice dell’esecuzione, compiute le verifiche di sua competenza e non potendo sindacare la ricorrenza delle condizioni della spettanza del beneficio della sospensione (che compete al PM), deve sospendere nuovamente i termini di una procedura esecutiva ex art. 20, commi 1 e 4, legge n. 44/1999, già oggetto di altra precedente sospensione per le medesime ragioni, qualora intervenga un provvedimento del pubblico ministero nuovo e diverso dal precedente, avendo ad oggetto, per quanto emerge dal confronto dei due atti, diversi fatti costituenti reato e quindi diversi eventi lesivi. (Emilio Cancelli) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Franco Goglia



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