Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25861 - pubb. 10/09/2021

Termine a comparire per la dichiarazione di fallimento, nullità e sanatoria ex art. 156 c.p.c.

Cassazione civile, sez. VI, 30 Luglio 2021, n. 21992. Pres. Acierno. Est. Caiazzo.


Fallimento – Dichiarazione – Procedimento – Termine a comparire assegnato al debitore – Nullità – Violazione del diritto di difensa – Sanatoria ex art. 156 c.p.c.



Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il mancato rispetto del termine di quindici giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore e la data dell'udienza (come previsto dalla nuova formulazione della L. Fall., art. 15, comma 3), nonché la sua mancata abbreviazione (nelle forme rituali del decreto motivato sottoscritto dal presidente del tribunale, previste dalla L. Fall., art. 15, comma 5,) costituiscono cause di nullità astrattamente integranti la violazione del diritto di difesa, ma non determinano - ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell'atto - la nullità del decreto di convocazione se, il debitore, pur eccependo la nullità della notifica, abbia attivamente partecipato all'udienza, rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, né fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile (Cass., n. 14814/16).

[Nel caso di specie, dove il decreto di abbreviazione del termine di 15 gg. risulta firmato dal presidente di sezione, il ricorrente ha attivamente partecipato all'udienza prefallimentare, non formulando alcuna riserva in ordine alla ristrettezza del termine concesso.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


Fatto

Con sentenza emessa il 19.12.18, il Tribunale di Lecce dichiarò il fallimento della (*) s.a.s. di C.G. su ricorso proposto dalla X. s.p.a. quale mandataria della Banca MPS s.p.a. Avverso tale sentenza proposero reclamo la società fallita e il socio accomandatario che, con sentenza emessa il 3.6.19 la Corte d'appello respinse, osservando che: era stata dimostrata la sussistenza dei requisiti per la dichiarazione di fallimento, in relazione al superamento del parametro L. Fall. ex art. 1, comma 2, essendo stata riscontrata un'esposizione debitoria superiore al limite di Euro 500.000,00 per debiti non scaduti, tenuto conto dei crediti ammessi al passivo e del credito fatto valere dall'istante per fallimento; dall'esame della visura camerale emergeva che la cancellazione della società reclamante dal registro delle imprese era intervenuta il 19.12.2017, mentre la sentenza impugnata era stata emessa il 19.12.2018, nel termine annuale di cui alla L. Fall., art. 10; non risultava violato la L.f., art. 15, atteso che il decreto di comparizione delle parti innanzi al giudice designato era stato controfirmato dal Presidente di sezione, tenuto conto dell'urgenza della procedura, mentre i reclamanti avevano allegato solo genericamente una lesione effettiva del diritto di difesa; infine, non era fondata la doglianza sull'omessa notifica del ricorso per fallimento alla società, data la legittima procedura notificatoria, L.f. ex art. 15, previo deposito del plico postale presso la casa comunale a seguito del mancato rinvenimento degli organi sociali presso la sede legale.

La società e il socio fallito ricorrono in cassazione con due motivi.

Non si sono costituite le parti intimate.

 

Motivi

Il primo motivo denunzia violazione della L.f., art. 10 e dell'art. 115 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto osservato il termine annuale per la dichiarazione di fallimento, senza tener conto del certificato camerale prodotto dal quale si evinceva la data del 18.12.17 di scioglimento della società, rispetto alla quale la dichiarazione suddetta era da ritenere pronunciata oltre il termine legale annuale.

Il secondo motivo denunzia violazione della L. Fall., art. 15, comma 3, avendo la Corte territoriale ritenuto legittimo il decreto di comparizione delle parti in primo grado, che aveva abbreviato in dieci giorni prima dell'udienza il termine per la notifica del decreto.

Il primo motivo è inammissibile. La società ricorrente si duole che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che la reclamante fu cancellata dal registro delle imprese il 19.12.2017, anziché il 18.12.17, sulla base del certificato camerale dal quale si desumerebbe che la società dichiarata fallita era stata sciolta il 12.12.17 e l'atto di scioglimento era stato poi registrato e annotato presso la Camera di commercio il 18.1.217. La ricorrente soggiunge altresì che nel suddetto certificato, nella parte relativa alla "storia delle modifiche", sarebbe annotata la "cancellazione dal registro delle imprese" in data 18.12.17. Deve, tuttavia rilevarsi che manca ogni riscontro di questa annotazione dalla quale dovrebbe emergere l'equivalenza tra le due date. Ne' il riscontro di questa generica affermazione si desume dal richiamo ad allegazioni o produzioni documentali effettuate nel giudizio di merito.

Ne consegue che la ricorrente si limita a porre a fondamento della doglianza il fatto relativo all'annotazione dell'atto di scioglimento della società e non l'iscrizione dell'atto di cancellazione dal registro delle imprese. Sotto questo profilo la censura non coglie appieno la ratio decidendi e difetta di specificità.

Da quanto esposto consegue altresì l'inammissibilità della doglianza afferente alla violazione dell'art. 115 c.p.c., in quanto fondata sul rilievo per cui la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, nel decidere, del suddetto certificato camerale.

Il secondo motivo e', invece, manifestamente infondato alla luce dell'orientamento di questa Corte per cui, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il mancato rispetto del termine di quindici giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore e la data dell'udienza (come previsto dalla nuova formulazione della L. Fall., art. 15, comma 3) e la sua mancata abbreviazione nelle forme rituali del decreto motivato sottoscritto dal presidente del Tribunale, previste dalla L. Fall., art. 15, comma 5, costituiscono cause di nullità astrattamente integranti la violazione del diritto di difesa, ma non determinano - ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell'atto - la nullità del decreto di convocazione se, il debitore, pur eccependo la nullità della notifica, abbia attivamente partecipato all'udienza, rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, né fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile (Cass., n. 14814/16).

Nel caso concreto, premesso che il decreto di abbreviazione del termine di 15 gg. risulta firmato dal Presidente di sezione, la parte ricorrente ha attivamente partecipato all'udienza prefallimentare, non formulando alcuna riserva in ordine alla ristrettezza del termine concesso.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione degli intimati.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021.