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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25912 - pubb. 21/09/2021.

I requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità devono sussistere anche al tempo dell'istanza e della dichiarazione di fallimento


Cassazione civile, sez. I, 23 Luglio 2021, n. 21188. Pres. Cristiano. Est. Dolmetta.

Fallimento - Esonero dalla fallibilità - Requisiti dimensionali ex art. 1, comma 2, l.fall. - Sussistenza anche al momento della presentazione dell’istanza e della dichiarazione di fallimento - Necessità - Bilancio non ancora approvato - Irrilevanza - Conseguenze


In tema di fallimento, i requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore, previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., devono sussistere anche al tempo dell'istanza e della dichiarazione di fallimento, avendo il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio, potendo l'imprenditore avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile. (massima ufficiale)

 

Fatti

1.- Con sentenza del novembre 2016, il Tribunale di Treviso ha dichiarato il fallimento della s.r.l. (*). La società ha proposto reclamo L.Fall., ex art. 18 avanti alla Corte di Appello di Venezia.

Questa ha rigettato il reclamo, con sentenza depositata in data 31 marzo 2017.

2.- In relazione alla sussistenza dei requisiti di fallibilità di cui alla L.Fall., art. 1, comma 2, la Corte territoriale ha in modo particolare rilevato che, "per il periodo che va dal 31 dicembre 2014 sino alla pronuncia di fallimento del 30 novembre 2016", la società reclamante "non offre alcun dato attendibile". Per l'indicato periodo temporale, manca, tra l'altro, il "bilancio al 31 dicembre 2015", che "non è mai stato depositato"; "non è stata dimessa neppure la relazione aggiornata per il 2016". Peraltro, i bilanci depositati per il periodo precedente presentano una serie di irregolarità.

L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dalla L.Fall., art. 1, comma 2, si è aggiunto, grava sul debitore.

Quanto poi alla sussistenza dello stato di insolvenza, che la società reclamante contestava soprattutto assumendo l'assenza di esposizioni debitorie, la Corte territoriale ha rilevato la presenza del credito azionato dal Fallimento della s.r.l. (*), come seguente all'accoglimento di una azione revocatoria L.Fall., ex art. 66 e art. 2901 c.c. Ha pure aggiunto che, per il profilo dei debiti, constavano comunque "plurimi provvedimenti di condanna del Tribunale di Treviso".

3.- Avverso questo provvedimento la s.r.l. (*) ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi.

Ha resistito, con controricorso, il Fallimento della s.r.l. (*), quale creditore istante per la dichiarazione di fallimento.

Non ha svolto difese nel presente grado del giudizio il Fallimento della s.r.l. (*).

 

Motivi

4.- I motivi di ricorso rimproverano alla Corte di Venezia i vizi qui di seguito riportati.

5.- Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 1 e degli artt. 2428,2429 e 2435 c.c.

Nel suo svolgimento, il motivo contiene due censure. La prima si sostanzia nella rilevazione che, ai fini della L.Fall., art. 1, comma 2, "un bilancio depositato tardivamente ha lo stesso valore di uno depositato tempestivamente".

L'altra consiste in ciò che "nessun rilievo assume il mancato deposito della relazione aggiornata al 2016, poiché la valutazione dell'assoggettabilità alle procedure concorsuali viene effettuata sulla base dei bilanci attinenti al triennio pregresso, cioè all'arco temporale 2013 - 2015 (il bilancio 2016 sarebbe stato approvato nel 2017)".

6.- Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione della L.Fall., artt. 15 e 18, per il mancato utilizzo dei poteri istruttori da parte del giudice di merito.

Assume il ricorrente che il giudice del merito, "dinnanzi alle ferme contestazioni della reclamante e a fronte delle allegazioni difensive (allegate e prodotte) avrebbe dovuto fare ricorso ai poteri di indagine officiosa riconosciuti dalla L.Fall., art. 18, ordinando l'esibizione della relazione aggiornata al 2016, ordinando l'esibizione della documentazione contabile ritenute necessaria a fare chiarezza, disponendo la comparizione personale del reclamante, ammettendo la CTU"; comunque, avrebbe dovuto "effettuare ogni ulteriore attività necessaria a dirimere i dubbi sorti nel corso del procedimento".

7.- Il terzo motivo assume violazione e falsa applicazione delle norme della L.Fall., artt. 5 e 6.

Il motivo contesta la sussistenza dello stato di insolvenza. I bilanci societari sono in sostanziale pareggio, si osserva; non risultano esecuzioni o protesti a carico della società. Non ci sono esposizioni debitorie: il debito "principale (ammontante a Euro 231.000 circa) era rappresentato dalla sentenza n. 1464/2016 del Tribunale di Treviso". Contro tale sentenza, però, "e' stato proposto appello già prima del deposito dell'istanza di fallimento"; del resto, esso "non è stato mai richiesto dal creditore".

8.- Il primo e il secondo motivo di ricorso vanno trattati congiuntamente, in ragione della loro contiguità.

I motivi non sono fondati.

9.- Nell'avviare l'esame dei motivi, occorre mettere subito in evidenza la circostanza che, nella specie, il fallimento è stato dichiarato alla fine del mese di novembre (a seguito di istanza depositata nel corso del settembre precedente) a fronte di esercizi sociali destinanti a chiudersi al 31 dicembre dell'anno (secondo una operatività di uso corrente nella prassi). Per questo periodo manca - secondo quanto è incontestato nella controversia - ogni documentazione contabile relativa alla situazione della società.

In proposito, i motivi esposti dal ricorrente finiscono in buona sostanza per sostenere che quello relativo all'esercizio in essere è periodo temporale non rilevante nel contesto normativo della L.Fall., art. 1, comma 2 (primo motivo), tant'e' vero - si precisa, inoltre che il bilancio viene confezionato solo una volta che l'esercizio è chiuso; nonché, in via subordinata, che sarebbe stato in ogni caso compito del giudice del merito provvedere a colmare la lacuna probatoria (secondo motivo).

10.- Il testo normativo della L.Fall., art. 1, comma 2, ricollega la rilevanza del possesso dei requisiti di non fallibilità al loro essere presenti nei "tre esercizi antecedenti alla data di deposito della istanza di fallimento".

Ora, questa formula legislativa non può essere intesa nel senso che a contare in proposito siano esclusivamente i tre esercizi che risultino già chiusi al tempo della presentazione dell'istanza di fallimento (o comunque al tempo della dichiarazione).

Il significato proprio della prescrizione in discorso sta, piuttosto, nella pretesa che i requisiti di fallibilità, di cui al comma 2, lett. a), b) e c), non rispondano a mera contingenza, od occasionalità, dell'impresa insolvente, ma ne esprimano invece una caratteristica sostanzialmente stabile: quale pure presente, altresì, nel tempo in cui lo stato di decozione patrimoniale viene a emergere e a essere rilevato. Altro, in effetti, non potrebbe significare il richiamo agli esercizi immediatamente "antecedenti" all'avvio della procedura dichiarativa.

Ne segue che il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, deve comunque essere sussistente pure al tempo dell'istanza e dichiarazione di fallimento. E come tale dev'essere nel concreto riscontrato. Tanto più quando - come accade nel caso di specie - il tempo trascorso tra la chiusura dell'esercizio e la presentazione dell'istanza di fallimento (o comunque della relativa dichiarazione) risulti in sé possedere una dimensione di significativa entità.

11.- A opinare in modo diverso, d'altra parte, si rischia di assumere come punto di riferimento - una situazione imprenditoriale non (più) aderente ai dati di realtà, bensì "finta". Basta pensare, come esempio paradigmatico, alla forte, esponenziale crescita che - in una situazione di più o meno accentuata crisi d'impresa - può venire a subire l'esposizione debitoria nel giro di qualche mese.

Ne', per altro verso, il necessario possesso dei requisiti di non fallibilità risulta oggettivamente ricollegabile a ragioni che siano riferibili a situazioni anche non più attuali al tempo dell'istanza e dichiarazione di fallimento. Che', per contro, l'esigenza di base della sottrazione al fallimento delle imprese in possesso dei requisiti in discorso si fissa, nella sua radice prima, sulla constatazione che la procedura fallimentare comporta costi e oneri eccessivi per le ipotesi di dissesto di "piccole dimensioni" (cfr., tra le altre, Cass., 25 giugno 2018, n. 16683; Cass., 11 marzo 2019, n. 6991).

12.- Per sostenere la tesi dell'irrilevanza dell'esercizio in essere al tempo dell'avvio della procedura fallimentare, non ha pregio - va adesso rilevato - la constatazione che, in quel momento, non risulta per definizione disponibile il relativo bilancio.

La giurisprudenza di questa Corte risulta consolidata, infatti, nel ritenere che la dimostrazione della non sussistenza dei requisiti di cui alla L.Fall., art. 1, comma 2 non venga a soffrire preclusioni o limitazioni particolari (di recente, si occupano del tema in particolare le pronunce di Cass., 9 novembre 2020, n. 25025 e di Cass., 9 aprile 2021, n. 9045).

13.- Se dunque il bilancio di esercizio rimane il "canale privilegiato" per la valutazione di cui all'art. 1, comma 2, ciò è solo nel senso che la sua funzione specifica è proprio quella di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa a cui fa riferimento, secondo quanto puntualizzato dalla norma dell'art. 2423 c.c., comma 2. La verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità si manifesta, in altri termini, campo di indagine aperto e disponibile.

A contare in proposito non e', dunque, l'effettiva sussistenza di un dato, particolare documento. A contare e', piuttosto, la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile.

Con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 c.c.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultare utile (per questi profili, tra le altre si possono consultare, oltre a quelle già richiamate nel corso del n. 12, specie le decisioni di Cass., 23 novembre 2018, n. 30516; di Cass., n. 6991/2019, già sopra richiamata; di Cass., 18 giugno 2018, n. 16067; di Cass., 26 novembre 2018, n. 30541; di Cass., 27 settembre 2019, n. 24138).

14.- Nemmeno merita censura - va rilevato ancora - la decisione della Corte di Appello di Venezia di riversare sul capo della società debitrice gli effetti della mancanza di documentazione contabile relativa al periodo temporale in esame.

Tale decisione risulta conforme, in effetti, al fermo orientamento assunto dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., n. 25025, citata; Cass., 27 settembre 2019, n. 24138; Cass., 20 dicembre 2018, n. 33091).

In relazione ai poteri di indagine officiosa previsti dalla L.Fall., art. 15, d'altra parte, va ricordato come la pronuncia di Cass., n. 13643/2013 - anche richiamandosi al precedente di Cass. 23 luglio 2010, n. 17281 - abbia puntualmente rilevato che si tratta di "poteri di supplenza, non regolati in modo vincolante, che richiedono una valutazione di merito, relativamente alla incompletezza del materiale probatorio acquisito, alla individuazione di quello astrattamente utile per la corretta definizione del procedimento, alla concreta acquisibilità di dati idonei a colmare le deficienze riscontrate e alla rilevanza dei dati della decisione".

In ogni caso - così ha deciso la detta pronuncia - "l'oggetto dell'indagine, finalizzata a colmare le lacune probatorie ritenute sussistenti, dovrà essere limitato ai fatti dedotti quali allegazioni difensive".

15.- Non può essere accolto neppure il terzo motivo di ricorso.

Secondo la valutazione consolidata di questa Corte, il "convincimento espresso dal giudice del merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione, ove sorretto da una motivazione esauriente e giuridicamente corretta" (cfr., per tutte, Cass. 20 novembre, 2018, n. 29913).

Ne', per vero, le ragioni addotte dal ricorrente vengono a mettere realmente in discussione l'attendibilità della motivazione addotta dalla Corte di Venezia. Il fatto che avverso la sentenza n. 1464/2016 del Tribunale di Treviso, da cui scende il debito nei confronti del Fallimento della s.r.l. (*), sia stato proposto appello, in effetti, non implica l'inesistenza del medesimo. Ne' tantomeno comporta inesistenza del diritto il fatto che (per ora) il creditore non lo abbia messo in pagamento.

16.- In conclusione, il ricorso dev'essere respinto.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021.