Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26029 - pubb. 13/10/2021

Rapporti (e interferenze) tra esecuzione forzata ed esecuzione del concordato preventivo

Tribunale Modena, 05 Agosto 2021. Est. Zanfanti.


Concordato preventivo – Esecuzione forzata – Limiti – Successiva all’omologazione – Opposizione all’esecuzione – Valutazioni del giudice



Se da una parte è vero che, nella fase successiva all'omologazione del concordato preventivo, viene meno il divieto di cui all'art. 168, comma 1, l.f., è anche vero che permane un analogo divieto, seppur diversamente disciplinato, e che trova il proprio fondamento nel combinato disposto di cui agli artt. 184 e 186 l.f. dal quale si evince che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto con il quale il tribunale ha disposto l'apertura della procedura, vincolo che può essere sciolto solo in conseguenza della sentenza con la quale è disposta la risoluzione o l'annullamento del concordato.

Questo divieto è tuttavia diversamente disciplinato e reso più mitigato nell'interesse dei creditori, in quanto sono vietate le azioni esecutive individuali, salvo che non vengano esercitate nei limiti delle pretese cristallizzate nel piano concordatario, non dovendosi porre l'esecuzione individuale in contrasto con le finalità della procedura.

Dunque, dal provvedimento di omologa del concordato fino a quanto non si è conclusa la fase liquidatoria del concordato, o pronunciata l'eventuale risoluzione ex art. 186 l.f., i creditori potranno agire solo per quella parte di credito riconosciuta nella procedura.

In detta ipotesi, spetta a questo al giudice esecuzione verificare che l'azione esecutiva promossa non sia in contrasto con le previsioni del piano omologato, appare corretto a tal fine lo strumento processuale dell’opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 2, c.p.c.; il giudice dell'esecuzione, in particolare, dovrà vagliare la legittimità dell'azione intrapresa, al fine di evitare prevaricazioni di un creditore a danno degli altri creditori, ma anche evitare che un creditore rimanga danneggiato da una non corretta esecuzione del concordato nella fase di riparti parziali, quindi è necessario vagliare se vi sia stato un inadempimento in procedura rispetto al programma concordatario approvato dai creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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