Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26061 - pubb. 20/10/2021

Secondo il Pubblico Ministero Cardino, la perdita dell'assegno divorzile, in caso di convivenza more uxorio del beneficiario, ha carattere definitivo ed irreversibile

Procura Generale della Cassazione, 14 Giugno 2021. Sost. Proc. Gen. Cardino.


Assegno divorzile – Convivenza more uxorio del beneficiario – Mantenimento dell'assegno – Esclusione – Funzione perequativo-compensativa dell'assegno – Rilevanza ai fini del mantenimento dell'assegno – Esclusione – Condizioni di vita del beneficiario conseguenti alla convivenza more uxorio – Rilevanza ai fini del mantenimento dell'assegno – Esclusione



La questione, rimessa dalla Prima Sezione al vaglio delle Sezioni Unite, è se la convivenza more uxorio, iniziata dal beneficiario di assegno divorzile, ne comporti automaticamente la perdita, definitiva e irreversibile. Come avviene, per espressa previsione legislativa, nel caso di nuove nozze del beneficiario. Ovvero se occorra comunque riconoscere, in caso di squilibrio economico fra le posizioni degli ex-coniugi, la funzione perequativa-compensativa dell'assegno, con riferimento al contributo fornito, durante il matrimonio, dal beneficiario dell'assegno al patrimonio familiare e dell'altro coniuge.

La Procura Generale si è espressa per l'assimilazione della instaurazione di una stabile convivenza more uxorio alle nuove nozze, le quali comportano la perdita dell'assegno divorzile, indipendentemente dalla funzione concreta che questo era chiamato ad assolvere.

In base ad un principio di autoresponsabilità, la scelta di iniziare una convivenza more uxorio va considerata quale espressione della volontà di rescindere ogni legame con il modello di vita tipico della precedente esperienza matrimoniale.  

Da ciò discende ancora che la perdita dell'assegno divorzile, in caso di convivenza more uxorio del beneficiario, non può che avere un carattere definitivo ed irreversibile. Pertanto, il diritto all'assegno non viene sospeso, ma si estingue, e nemmeno un'eventuale cessazione della convivenza more uxorio potrebbe comportarne la reviviscenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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