ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26102 - pubb. 28/10/2021.

Revocatoria di rimesse bancarie intervenute su conto corrente 'congelato' e inapplicabilità dei limiti di cui all’art. 67, comma terzo, lettera b) l.f. e all’art. 70 l.f.


Tribunale di Padova, 07 Ottobre 2021. Est. Longhi.

Azione revocatoria fallimentare – Elemento oggettivo – Conto corrente “congelato” – Rimesse revocabili – Inapplicabilità dell’art. 67, terzo comma, lettera b) l. fall. e 70 l. fall.


Nel caso in cui il conto corrente nel quale sono effettuate le rimesse sia di fatto “congelato” (ossia quando il conto, pur in assenza di una formale revoca degli affidamenti, risultasse preordinato al solo rientro della società dal fido concesso, non venendo più utilizzato per disporre pagamenti in favore di terzi o per svolgere attività di impresa, ma solo per effettuare pagamenti in favore della banca a titolo di oneri, competenze e addebito insoluti) allora deve essere affermata la revocabilità di tutte le rimesse effettuate a decorrere dal momento in cui il conto è stato congelato, senza tenere conto dell’esenzione di cui all’art. 67, terzo comma, lettera b) e del limite di cui all’art. 70 l. fall.

Massima: è onere della Banca dare prova della sussistenza di insoluti con riferimento ai titoli all’incasso presentati, quindi l’incertezza documentale rilevata dal CTU (che ha più volte ribadito l’impossibilità di agganciare gli addebiti di insoluti con le operazioni di anticipazione) non può che ricadere sulla posizione dell’istituto di credito convenuto, non potendo pertanto escludersi, dalle rimesse individuate, l’importo relativo agli “insoluti”. (Tatiana Babolin) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Tatiana Babolin



Il testo integrale