Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26134 - pubb. 06/11/2021

Amministrazione straordinaria, credito del subappaltatore di opere pubbliche e applicabilità dell'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006

Cassazione civile, sez. VI, 10 Settembre 2021, n. 24472. Pres. Bisogni. Est. Ferro.


Amministrazione straordinaria - Credito del subappaltatore di opere pubbliche - Applicabilità dell'art. 118, comma 3 del d.lgs. n. 163 del 2006 - Esclusione - Fondamento



Qualora l'impresa appaltatrice di opere pubbliche sia posta in amministrazione straordinaria, il suo contratto con la Pubblica Amministrazione si scioglie e il credito per le prestazioni eseguite fino a quel momento è immediatamente esigibile; la stazione appaltante non può sospendere i pagamenti all'appaltatrice e, segnatamente, non può adoperare il potere di sospensione dei pagamenti ex art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, che viene in rilievo solo in costanza di un rapporto di appalto con un'impresa "in bonis". Ne deriva che il credito del subappaltatore è un normale credito concorsuale da soddisfare nel rispetto della "par condicio" e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale