Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2621 - pubb. 01/08/2010

Inventario fallimentare e beni affetti da vizi redibitori

Cassazione civile, sez. I, 10 Dicembre 2008, n. 28984. Est. Del Core.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Obblighi - Responsabilità - Vendita di beni mobili affetti da vizi - Conseguenze - Azione redibitoria - Esclusione - Responsabilità per la custodia e la vendita dei beni inventariati - Configurabilità a carico del curatore come organo del fallimento - Conseguenze - Azione risarcitoria nei confronti del curatore in proprio - Questione di legittimazione passiva - Sentenza secondo equità del giudice di pace - Impugnabilità con il ricorso per cassazione - Sussistenza.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell’attivo - Vendita di mobili - Vizi dei beni venduti - Conseguenze - Azione redibitoria - Esclusione - Responsabilità per la custodia e la vendita dei beni inventariati - Configurabilità a carico del curatore come organo del fallimento - Conseguenze - Azione risarcitoria nei confronti del curatore in proprio - Questione di legittimazione passiva - Sentenza secondo equità del giudice di pace - Impugnabilità con il ricorso per cassazione - Sussistenza.



Nel caso in cui i beni mobili oggetto di vendita in sede fallimentare risultino affetti da vizi redibitori, non è configurabile la garanzia prevista dall'art. 1490 cod. civ., neppure se la vendita abbia avuto luogo ad offerte private, ma solo una responsabilità attinente alla custodia dei beni inventariati ed alla vendita degli stessi nell'ambito della procedura concorsuale, e dunque un'obbligazione risarcitoria che, in quanto correlata al compimento di atti tipici rientranti nelle attribuzioni del curatore, non è posta a carico di quest'ultimo come persona fisica, ma a carico del fallimento, iscrivendosi a tutti gli effetti nel novero di quelle elencate dall'art. 111 n. 1 della legge fall.. Qualora pertanto, a fondamento della domanda di risarcimento dei danni, il compratore abbia fatto valere l'erronea descrizione dei beni in sede di inventario, con l'attribuzione di caratteristiche tecniche non possedute e senza il rilevamento di difetto di funzionamento, costituisce una questione di legittimazione passiva, riproponibile anche con il ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace, quella avente ad oggetto l'esistenza del dovere del curatore, convenuto in proprio, di subire il giudizio instaurato dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 87 l. fall.

Massimario, art. 106 l. fall.

Massimario, art. 111 l. fall.


  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
Dott. SALVATO Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 15912/2004 proposto da:
GRADINI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso l'avvocato FIORILLO LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MAGNARELLA ENZO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 21504/2003 della GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 12/05/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2008 dal Consigliere Dott. SERGIO DEL CORE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato STEFANIA CIASCHI, per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di vendita a trattativa privata, Magnarella Enzo acquistò, in data 5 dicembre 2001, dal fallimento Libreria Editrice Commissionaria Signorelli s.r.l., al prezzo di L. 500.000, materiale informatico (due tower, due monitor e una tastiera) successivamente rivelatosi affetto da vizi tali da renderlo inidoneo all'uso. Di qui l'azione giudiziaria intrapresa nei confronti di Alessandro Gradini, ritenuto responsabile "personalmente e nella qualità di curatore del predetto fallimento", al fine di ottenere la risoluzione del contratto di vendita, ai sensi dell'art. 1492 c.c. e ss., nonché la condanna al rimborso del prezzo pagato e al risarcimento dei danni quantificati in Euro 366,88, pari al costo delle riparazioni resesi necessarie per il funzionamento dei computer.
Il Gradini eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva per avere venduto i beni nella qualità di curatore del fallimento e la inapplicabilità alla vendita fallimentare della garanzia per vizi e/o mancanza di qualità.
L'adito giudice di pace di Roma, ritenuti provati i lamentati vizi, condannò il Gradini, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al pagamento della somma di Euro 366,88 sul rilievo che "dopo averli inventariati e custoditi presso il proprio ufficio, ha(aveva) consegnato al Magnarella beni con componenti in parte diverse da quelle indicate nel verbale di inventario, in parte non funzionanti e in parte malfunzionanti".
Ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, Gradini Alessandro. Non resiste l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., artt. 2043 e 2697 c.c., art. 1218 c.c. e "segg.", e art. 1225 c.c., "omessa e contraddittoria motivazione". Poiché si era trattato di una vendita mobiliare a offerte private ai sensi della L. Fall., art. 106, rispetto alla quale neanche il curatore assume il ruolo di parte, la legittimazione passiva del Gradini doveva essere esclusa anche relativamente alla domanda di risarcimento del danno extracontrattuale. Del resto, considerato che l'inventario ha funzione meramente ricognitiva, che il compito del curatore in sede di inventariazione non si estende all'accertamento delle caratteristiche tecniche dei beni e che la vendita a offerte private avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, non si comprendeva su quale elemento era ravvisabile l'illiceità del comportamento, ossia la responsabilità aquiliana del Gradini, cui nulla può essere imputato a titolo di colpa o di dolo. Inoltre, non essendo stata neanche accertata la lesione di diritti spettanti alla persona offesa, autonomi e ulteriori rispetto a quelli derivanti dal contratto, non era possibile individuare una responsabilità aquiliana, viceversa affermata nella specie dal giudice di pace, che aveva, peraltro, accordato un risarcimento addirittura superiore al contenuto dell'obbligazione contrattuale.
Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c., lamentando la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del fallimento, l'unico interessato a contrastare la pretesa spiegata in giudizio il cui petitum concerneva l'annullamento di un contratto e il risarcimento del danno.
I motivi possono essere congiuntamente esaminati riguardando, tutto sommato, il medesimo aspetto della vicenda, id est la individuazione della giusta parte dal lato passivo del rapporto processuale, costituente peraltro questione del tutto diversa dalla integrità del contraddittorio. Va, infatti, subito osservato in linea generale che la contestazione, da parte del convenuto, della legittimazione passiva non da luogo a litisconsorzio necessario nei confronti del presunto legittimato, che non sia stato chiamato in giudizio, dovendosi, in tal caso, accertare soltanto se il convenuto sia o non legittimo contraddittore e rigettare, in caso negativo, la domanda contro di lui proposta con il conseguente onere dell'attore di riproporla nei confronti dell'effettivo titolare passivo del rapporto (cfr. Cass. nn. 233/1968, 1114/1969, 947/1979).
Sul piano dell'ammissibilità del ricorso (diretto contro sentenza pronunciata secondo equità), va rilevato che vi viene denunziata la violazione dei principi in tema di legittimazione passiva, avendo il giudice di pace ritenuto il soggetto rivestente la qualità di curatore passivamente legittimato in proprio rispetto all'azione risarcitoria per vizi della cosa venduta, intrapresa dall'acquirente di beni acquisiti alla massa e venduti a trattativa privata, giusta disposizione del giudice delegato.
Indubbiamente, nel caso in ispecie, si è di fronte a un'ipotesi di legittimazione passiva rilevante sotto il profilo del buon governo delle norme processuali.
È, invero, questione di legittimazione passiva quella attinente all'esistenza del dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dall'effettiva sussistenza della titolarità del rapporto stesso; costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità a quel rapporto, ossia la mancanza di detta titolarità, affermata invece da parte attrice. Ipotesi di difetto di legittimazione a contraddire possono considerarsi quelle in cui in cui l'attore, nel proporre la domanda contro il convenuto, pretenda l'adempimento di un obbligo dichiaratamente non gravante sul convenuto, ovvero altre in cui l'obbligo corrispondente al diritto controverso sia tale che a priori - prima, cioè, di sapere se esiste o non esiste - non possa gravare sul convenuto. A differenza della titolarità del rapporto, la legittimazione ad causam individua i soggetti che devono essere presenti nel giudizio affinché il giudice possa pronunciare una sentenza di merito: per tale suo significato, viene definita una condizione della decisione di merito laddove ogni eccezione del convenuto circa l'effettiva titolarità attiva o passiva del diritto fatto valere comporta una disamina e una decisione attinente al merito della controversia (vedi, per tutte, Cass. n. 2105/2000, specie in motivazione).
Alla luce dei principi sopra ricordati, l'eccezione sollevata in giudizio dall'attuale ricorrente involgeva non una questione di merito, ma effettivamente di legittimazione passiva, dacché, citandolo in giudizio come "personalmente responsabile" dei danni derivanti dalla vendita effettuata nel corso della procedura concorsuale e descrivendo dettagliatamente le ragioni sottese alla domanda, aveva preteso l'adempimento di un obbligo risarcitorio palesemente non gravante sul convenuto.
D'altra parte, ritenendo che la responsabilità per vizi redibitori o mancanza di qualità della cosa venduta in sede fallimentare fosse non del curatore, quale organo della procedura, ma personalmente del soggetto che rivestiva tale qualità, il giudice di pace si è pronunciato su una questione di legittimazione passiva. Anche in questa sede, viene denunziata la violazione della regola di legittimazione passiva, appartenente al rito, e non l'erronea decisione sul punto controverso concernente la titolarità passiva del rapporto dedotto in lite, in applicazione di una regola iuris appartenente al diritto sostanziale.
Passando al merito, il ricorso si appalesa fondato, in quanto il giudice di pace ha risolto in maniera errata la questione di legittimazione passiva.
L'azione aquiliana promossa contro il Gradini, per i vizi redibitori e per la mancanza di qualità di un bene facente parte della massa attiva e posto in vendita dal giudice delegato nelle forme della trattativa privata, non poteva essere proposta in thesi che nei confronti del curatore fallimentare e, quindi, del fallimento. Va, al riguardo, premesso che la redazione dell'inventario, che si svolge contestualmente alla rimozione dei sigilli (L. Fall., art. 87), è, nella fase iniziale del fallimento, l'atto fondamentale attraverso il quale il curatore, avvalendosi notoriamente di coadiutori nominati dal giudice delegato, individua, elenca, descrive e valuta i beni e li prende in carico, divenendone custode. L'inventario è, quindi, atto tipico del curatore organo della procedura concorsuale.
È, poi, abbastanza pacifico che la vendita nelle procedure concorsuali, attuando un trasferimento coattivo in virtù di un provvedimento giurisdizionale, appartenga alla categoria delle vendite forzate e non a quella delle vendite volontarie. Ne consegue, tra l'altro, che, per il chiaro disposto dell'art. 2922 c.c., non è esperibile l'impugnazione per lesione, ne' tanto meno è configurabile la garanzia per i vizi della cosa ex art. 1490 c.c., quali quelli lamentati dall'acquirente, per come dimostrato dalla pretesa (accolta dal giudice adito) della somma occorsa per la loro eliminazione.
Tuttavia, in thesi, qualunque responsabilità attinente alla custodia dei beni inventariati e alla vendita di detti beni nell'ambito della procedura concorsuale non può che far capo all'organo propulsore della medesima e non alla persona fisica che ne è titolare. L'obbligazione risarcitoria prospettata dall'attore, in quanto correlata all'esercizio di atti tipici rientranti nelle attribuzioni dell'organo curatela, doveva, quindi, essere a carico del fallimento, iscrivendosi a tutti gli effetti nel novero di quelle elencate alla L. Fall., art. 111, n. 1. Per vero, l'applicazione della prefata disposizione di legge deve intendersi non già circoscritta - come potrebbe suggerire una interpretazione ingiustificatamente formalistica della locuzione "debiti contratti" - agli effetti dell'attività negoziale della curatela, bensì estesa alle situazioni obbligatorie che di tale connotazione negoziale sono carenti, quali i fatti illeciti riferibili al curatore e, più in generale, ogni altro atto o fatto idoneo a dar vita ad una obbligazione in conformità all'ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.), purché si pongano in rapporto di dipendenza causale dalla procedura concorsuale.
Alla stregua di tali principi, si rende palese l'errore di diritto insito nel provvedimento denunciato, dacché il giudice di pace, pur dando atto che, secondo la prospettazione dell'attore, il bene alienato dalla curatela fu erroneamente descritto in sede di inventario (con attribuzione di caratteristiche tecniche non possedute e senza il rilevamento di difetti di funzionamento) e pur valorizzando ragioni di responsabilità a carico dell'operato del curatore (in punto di inventariazione e custodia del bene acquisito alla massa), non ha da ciò tratto congruenti conseguenze in ordine alla esatta individuazione del soggetto passivamente legittimato. Si accede, pertanto, all'accoglimento del ricorso e alla cassazione dell'impugnato decreto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con il rigetto della domanda. Le spese del giudizio di merito e quelle della presente fase di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda e condanna il Magnarella alle spese processuali, liquidate in Euro 413,09, di cui Euro 238,09 per diritti e Euro 150,00 per onorari, quanto al giudizio di merito, e in Euro 800,00, di cui Euro 700,00 per onorari, quanto al giudizio di cassazione, oltre spese generali e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 4 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2008