Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26221 - pubb. 26/11/2021

Concordato con riserva e disponibilità delle scritture contabili obbligatorie solo dopo l'assegnazione del termine per il deposito della proposta, del piano e dei documenti

Cassazione civile, sez. I, 11 Novembre 2021, n. 33594. Pres. Cristiano. Est. Vannucci.


Concordato preventivo con riserva – Scritture contabili – Messa a disposizione del tribunale e del commissario giudiziale – Dopo l'assegnazione giudiziale di termine per il deposito della proposta di concordato, del piano



In caso di domanda di concordato preventivo, presentata ai sensi del sesto comma dell'art. 161 l.fall., le scritture contabili che l'imprenditore è obbligato per legge a tenere devono da lui essere messe a disposizione del tribunale e del commissario giudiziale eventualmente nominato, in applicazione della norma appena richiamata, solo dopo l'assegnazione giudiziale del termine per il deposito della proposta di concordato, del piano e dei documenti, di cui al secondo e terzo comma del medesimo art. 161 l.fall. (massima ufficiale)


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