Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26298 - pubb. 15/12/2021

Opposizione all’esecuzione di mutuo fondiario del garante obbligato con contratto autonomo di garanzia

Tribunale Vallo della Lucania, 06 Dicembre 2021. Est. De Luca.


Contratto autonomo di garanzia - Cessione in blocco ex art. 58 TUB - Opposizione all’esecuzione del garante - Sospensione



L’inserimento in un contratto di fideiussione della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” attribuisce al rapporto la natura di contratto autonomo di garanzia incompatibile con il principio di sussidiarietà o accessorietà ricavabile dagli articoli 1945, 1939 e 1941 c.c.

Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario che non opera alcuna differenziazione tra i vari tipi di garanzie, ma, al contrario, espressamente dispone che tutte mantengano la loro validità ed efficacia in favore del cessionario.
 
Ciò non di meno nella ipotesi di cessione dei crediti deteriorati la garanzia prestata nella forma del contratto autonomo non ricade nell’anzidetta previsione proprio in quanto non è garanzia accessoria al credito, ma un contratto autonomo con cui si trasferisce da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale con la conseguenza che il contratto autonomo di garanzia non può essere trasferito senza il consenso del contraente ceduto. (Riccardo Savarese) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Riccardo Savarese



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