Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2636 - pubb. 29/11/2010

Assegno di comodo, domanda cautelare di sospensione della pubblicazione e legittimazione della Banca d'Italia

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 22 Ottobre 2010. Est. Costarella.


Titoli di credito - Assegno bancario - Assegno di "comodo" o di "favore" - Inesistenza del rapporto sottostante - Nullità - Promessa di pagamento - Esclusione.

Registro informatico dei protesti - Domanda volta ad ottenere il divieto di pubblicazione di un protesto - Competenza del giudice ordinario - Sussistenza - Azione cautelare ex art. 700 c.p.c. - Ammissibilità - Limiti.

Registro informatico dei protesti - Attività della Camera di Commercio - Verifica della regolarità dell'adempimento e della legittimità o errore del protesto - Discrezionalità - Esclusione - Domanda di sospensione o di cancellazione - Legittimazione passiva - Sussistenza.

Centrale Allarme Interbancari - Domanda di inibizione della inclusione dei dati relativi a protesti - Legittimazione passiva della Banca d'Italia - Esclusione - Legittimazione degli istituti bancari che hanno effettuato la segnalazione - Sussistenza.



L’assegno bancario emesso per ragioni di “comodo” o di “favore” è nullo per inesistenza del rapporto sottostante ed il titolo non può quindi valere nemmeno quale promessa di pagamento. (Roberto Cicerone) (riproduzione riservata)

La domanda volta ad ottenere il divieto di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Camera di commercio di un protesto già elevato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Il rimedio ex art. 700 c.p.c. conserva la sua funzione sussidiaria, non costituendo la possibilità del ricorso al Presidente della Camera di commercio un strumento giurisdizionale autonomo in grado di tutelare nelle medesime forme di urgenza e stabilità il diritto del ricorrente alla sospensione della pubblicazione nel bollettino dei protesti. E tanto a maggior ragione nelle ipotesi in cui da un lato si tratta di dichiarazione di illegittimità o erroneità del protesto di assegni bancari e non di titoli cambiari, e dall’altro di contestazioni circa la nullità del titolo di credito e/o inesistenza del rapporto sottostante e non di ipotesi che non rientrano propriamente nei vizi del protesto in sé (illegittimità o errore nel protesto). (Roberto Cicerone) (riproduzione riservata)

L’attività della camera di commercio consiste in una mera operazione materiale di verifica della “regolarità dell’adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell’errore del protesto”. L’assenza di discrezionalità tuttavia non preclude la qualifica di contraddittore necessario nei giudizi volti ad ottenere sia in via d’urgenza sia in via definitiva la sospensione o la cancellazione del protesto dai registri presso di essa conservati. E tanto discende in primo luogo dal principio della necessaria coincidenza tra il legittimato passivo ed il destinatario del provvedimento cautelare. (Roberto Cicerone) (riproduzione riservata)

Quanto alla richiesta di inibizione della inclusione dei dati relativi al protesto presso l’archivio Centrale Allarme Interbancari, va esclusa la legittimazione passiva della Banca d’Italia la quale ne ha la sola titolarità formale e non può essere destinataria di eventuali provvedimenti di cancellazione o rettifica dei dati inseriti, occorrendo invece a tal fine coinvolgere le banche che hanno effettuato la segnalazione. (Roberto Cicerone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Roberto Cicerone


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