Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26390 - pubb. 11/01/2022

Oneri deduttivi e probatori nell'azione del cliente insoddisfatto contro l'avvocato

Tribunale Ravenna, 11 Novembre 2021. Pres. Parisi. Est. Farolfi.


Avvocato – Obbligazione di mezzi – Onere deduttivo e probatorio del cliente



Con riferimento alle obbligazioni di mezzi quali quelle espletate in sede giudiziale dall’avvocato, l’onere deduttivo e probatorio del cliente insoddisfatto non ha solo la necessità di evidenziare l’attività difensiva asseritamente omessa o deficitaria, ma anche che – secondo un giudizio prognostico di convincente probabilità assoluta – in assenza del comportamento negligente o compiuta l’attività omessa, vi erano consistenti possibilità di vittoria nella causa che, quindi, è stata perduta proprio a causa del dedotto inadempimento (nel caso di specie l’attività difensiva negligente è stata ricondotta non già ad un comportamento dovuto ed obbligatorio in sé, ma ad una strategia difensiva asseritamente migliorabile e che costringe la parte, ove lo voglia, ad attivare nuovi giudizi). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


N. R.G. 1448/2021

 

TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.   Mariapia Parisi                  Presidente

dott.   Alessandro Farolfi            Giudice Relatore

dott.   Paolo Gilotta          Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel procedimento sommario di cognizione, ex art. 702 bis e ss. cpc ed art. 14 d.lgs. 150/2011, iscritto al n. r.g. 1448/2021 promossa da:

AVV. M. R.

ricorrente

contro

F. F.

convenuta

 

sulle seguenti

CONCLUSIONI

 

Precisate all’udienza del 05/10/2021
Premesso che

1.

L’Avv. R. M. in data 17/05/2021 ha depositato ricorso ai sensi degli artt. 702 bis e ss. cpc nonché art. 14 d.lgs. 150/2011, al fine di veder condannata la sig.ra F. F. al pagamento di compensi professionali per l’importo complessivo di Euro 46.078,69, maturati per la difesa assunta nei procedimenti avanti al Tribunale di Ravenna r.g.n. 4472/2016 e 3134/2017 e per il procedimento avanti al Giudice di Pace di Ravenna r.g.n. 37/2019, ovvero della maggiore o minore somma accertata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Si è costituita la convenuta F. F., contestando in primo luogo l’inadempimento o non rituale adempimento dell’incarico professionale da parte del legale ricorrente, per i motivi tutti contenuti ella memoria di costituzione datata 12/07/2021 e, concorrentemente, lamentando comunque la scarsa diligenza e pregio dell’opera, nonché la carenza di risultati ottenuti dalla cliente, con conseguente necessità di rideterminazione del compenso effettivamente dovuto rispetto a quanto eccessivamente richiesto.

Concesso un breve termine per il contraddittorio, la causa viene decisa collegialmente come segue, previa relazione da parte del giudice relatore ed istruttore del procedimento, secondo il rito speciale applicabile nella materia de qua.

 

2.

Priva di pregio è l’eccezione di inadempimento proposta dalla convenuta nel presente procedimento.

Come stabilito da Cass. 12/11/2020, n. 25464, sulla scorta di un univoco orientamento giurisprudenziale, “l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all’avvocato che abbia violato l’obbligo di diligenza professionale, purchè la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l’esercizio del potere di autotutela ove la negligenza nell’attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato le possibilità di vittoria” (in tal senso anche Cass. 5 luglio 2012, n. 11304; Cass. 15 dicembre 2016, n. 25894; Cass. 17 marzo 2017, n. 7309; Cass. 12 giugno 2018, n. 16342).

In altri termini, con riferimento alle obbligazioni di mezzi quali quelle in esame, l’onere deduttivo e probatorio del cliente insoddisfatto della prestazione resa da legale non ha solo la necessità di evidenziare l’attività difensiva asseritamente omessa o deficitaria, ma anche che – secondo un giudizio prognostico di convincente probabilità assoluta – in assenza del comportamento negligente o compiuta la attività omessa, vi erano consistenti possibilità di vittoria nella causa che, quindi, è stata perduta proprio a causa del dedotto inadempimento.

Tale elemento di valutazione – che ancor prima si riflette sul dovere di allegare e provare il pregiudizio ed il nesso causale fra questo ed il dedotto inadempimento – non vale soltanto nel caso di richiesta risarcitoria ma, ancor prima, anche nella ipotesi – quale quella in esame – in cui venga a fondare una eccezione di inadempimento dal cui accoglimento dipenda il pagamento del compenso. E ciò è tanto più vero quando, come appunto nella fattispecie in decisione, l’attività difensiva negligente sia ricondotta non già ad un comportamento dovuto ed obbligatorio in sé (ad es. il mancato deposito di una memoria prima dello spirare di un termine di decadenza, il mancato invio tempestivo di una diffida volta ad impedire la prescrizione, ecc…), ma ad una strategia difensiva asseritamente migliorabile e che costringe la parte, ove lo voglia, ad attivare nuovi giudizi (così è rispetto al procedimento n. 4472/2016 in cui si afferma non essere stata proposta una domanda di riduzione ma solo una impugnazione di disposizioni testamentarie e donazioni poi respinta, ma anche rispetto al procedimento n. 3134/2017 in cui si imputa di non aver richiesto il rimborso pro-quota di un credito ereditario che si dovrà pertanto svolgere in altro giudizio).

Quanto sino ad ora rilevato non è però assorbente rispetto al secondo ordine di eccezioni mosse dalla convenuta, relative al carattere esorbitante del compenso richiesto per le prestazioni svolte dal legale ricorrente, in quanto – in disparte il tema dell’inadempimento – resta giudizialmente apprezzabile, in caso di contestazione, il pregio e la conducenza dell’attività espletata, ai fini della quantificazione del compenso in base alle regole previste dal noto d.m. n. 55/2014.

Ed invero, da un lato l’art. 2233 c.c. prevede che il compenso debba essere determinato, in assenza di accordo preventivo fra le parti, tenuto conto dell’importanza dell’opera (concetto ripreso anche dall’art. 2 del citato d.m. 55/2014) e del decoro della professione. Dall’altro proprio il d.m. 55/2014 richiamato prevede regole specifiche per la determinazione del valore di riferimento e la possibilità di applicare riduzioni o diminuzione dei parametri  previsti, tenendo conto “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate” (cfr. art. 4 co. 1).

Proprio alla luce di tali elementi si deve evidenziare come il compenso richiesto per il procedimento R.G. 4472/2016 appaia corretto. La causa appare di valore indeterminabile e può farsi rientrare – a mente dell’art. 5 co. 6 d.m. 55/2014 nello scaglione di valore fino ad Euro 260.000. Appare allora evidente che la pretesa del legale ricorrente (vds. doc. 11 nota proforma) si colloca al di sotto dei valori medi e non appare perciò ulteriormente riducibile giudizialmente, risultando dovuto l’importo preteso di complessivi Euro 15.965,37 (già comprensivo di spese generali, IVA e CPA).

Non così invece per la causa R.G.3134/2017 in cui la sig.ra F. fu evocata in giudizio quale erede-litisconsorte, ma senza che alcuna domanda fosse stata rivolta nei suoi confronti dall’attore, che aveva svolto le sue pretese contro l’altro convenuto – zio della sig.ra F. – C. Olimpio. Del pari, la difesa della F. per la quale si chiede il compenso di circa 30.000 Euro non svolse domande riconvenzionali autonome nei confronti dell’attore o domande c.d. trasversali verso l’altro convenuto, limitandosi a sostenere la posizione processuale di quest’ultimo.

Se questo è vero, l’applicazione dell’art. 4 co. 1 d.m. 55/2015 cit. porta a ritenere congrua l’applicazione dei minimi “tariffari”, nonché l’ulteriore riduzione del 30% prevista dall’art. 4 co. 4. risultando perciò dovuto un compenso di Euro 11.536,70 (a partire dallo scaglione fino ad Euro 1.000.000 invocato dalla stessa parte ricorrente) al quale occorre aggiungere spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, ottenendo perciò l’importo dovuto di Euro 16.833,44.

Priva di pregio è invece la contestazione relativa al compenso richiesto per la causa svoltasi avanti al Giudice di Pace di Ravenna, per la quale la deduzione secondo cui il legale non avrebbe partecipato alle udienze appare qui irrilevante, posto che il compenso preteso (di complessivi Euro 678,49) è relativo alle sole fasi di studio ed introduttiva della controversia, essendo in seguito venuto meno il rapporto fiduciario fra le parti.

Conclusivamente, la domanda di parte ricorrente va accolta per quanto di ragione, dichiarando dovuto e condannando la sig.ra F. a pagare all’Avv. R. M. la somma complessiva di Euro 33.477,30 oltre interessi legali dalla liquidazione giudiziale e quindi dal deposito della presente ordinanza al saldo effettivo.

Le spese vanno compensate, attesa la peculiarità del caso e l’esistenza di parziali soccombenze reciproche.

 

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, dichiara dovuto per compenso professionale e per l’effetto condanna la sig.ra F. F. a pagare all’Avv. R. M. la somma complessiva di Euro 33.477,30 oltre interessi legali dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo.

Compensa le spese di lite.

Ravenna, 11 novembre 2021

Il Giudice Relatore
dott. A. Farolfi 

Il Presidente
dott. M. Parisi