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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26403 - pubb. 13/01/2022.

Estensione dell’obbligo di distrazione di copia delle polizze assicurative abbinate al mutuo c.d. scoppio e incendio e CPI ex articolo 119 TUB


ABF di Palermo, 08 Novembre 2021, n. 22918. Pres. Maugeri. Est. Camboa.

Polizza Scoppio e Incendio – Sussistenza dell’obbligo in capo alla Banca – Irrilevanza della facoltà di scelta della Compagnia da parte del Cliente Mutuatario – Rilevanza dell’obbligo di consegna da parte del Cliente alla Banca per il perfezionamento del mutuo – Rilevanza della disponibilità in capo alla Banca della documentazione assicurativa

Polizza CPI (Creditor Protection Insurance) – Sussistenza dell’obbligo in capo alla Banca – Irrilevanza dell’avvenuta risoluzione del mutuo in virtù di decadenza dal beneficio del termine

Comune denominatore per entrambe le polizze – Restrizione dell’obbligo di conservazione decennale e di distrazione ai soli moduli di adesione alle coperture sottoscritti dal Cliente o dalla banca per conto di quest’ultimo – Esclusione dell’obbligo in capo alla Banca per le condizioni generali di polizza


In tema di richiesta in confronto della Banca, ex articolo 119, comma 4, TUB, di distrazione di copia della documentazione afferente alle polizze assicurative scoppio e incendio e CPI, l’obbligo di distrazione al Cliente richiedente, gravante ex articolo 119, comma 4, TUB, in capo alla Banca, sussiste limitatamente ai moduli di adesione sottoscritti in relazione alle due polizze, mentre le rispettive condizioni generali di assicurazione non rientrano nel perimetro degli obblighi di rilascio derivanti dall’art. 119, comma 4, D.Lgs. n. 385/1993, TUB, in quanto non integrante gli estremi del concetto di documentazione inerente a singole operazioni poste in essere con la banca menzionato dalla norma antescritta.

A fronte della richiesta di distrazione della polizza scoppio e incendio, la Banca non è ammessa ad eccepire la facoltà di scelta della Compagnia da parte del Cliente, poichè qualora il contratto di Mutuo richieda, ai fini del perfezionamento, che il Cliente consegni all’Istituto di Credito copia della polizza, il modulo di adesione deve necessariamente trovarsi nella disponibilità della Banca in quanto il Mutuo ha avuto esecuzione, laddove qualora l’unica alternativa sia la scelta della Compagnia da parte della Banca, quest’ultima a maggiore ragione può ritenersi nella disponibilità del relativo modulo di adesione che è tenuta a consegnare al Cliente in copia, in caso di richiesta sul punto.

A fronte della richiesta di distrazione della polizza CPI, l’annullamento della polizza in seguito a decadenza dal beneficio del termine non giustifica il mancato rilascio del relativo modulo di adesione in favore del Cliente. (Nicola Mercatali) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Nicola Mercatali



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