Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26492 - pubb. 20/01/2022

Esecuzione forzata e aumento di sesto: è ammessa la partecipazione tramite mandatario munito di procura speciale?

Cassazione civile, sez. II, 17 Dicembre 2021, n. 40633. Pres. Di Virgilio. Est. Varrone.


Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Aumento del sesto - Offerte dopo l'incanto - Gara - Partecipazione - Mandatario con procura speciale - Esclusione



In tema di espropriazione immobiliare, la gara contemplata dall'art. 584 c.p.c. (nel testo vigente "ratione temporis") per il caso in cui, dopo l'incanto, vi sia offerta di "aumento del sesto", è soggetta alle modalità fissate dagli artt. 571 e 573 c.p.c. per la vendita senza incanto. Ne consegue che la partecipazione alla gara stessa deve avvenire di persona ovvero a mezzo di procuratore legale, come previsto dal comma 1 del citato art. 571 c.p.c. a pena di invalidità, non potendosi ritenere consentita la partecipazione tramite mandatario munito di procura speciale, la quale è autorizzata dall'art. 579 c.p.c., in via d'eccezione alle comuni regole processuali, solo per la diversa ipotesi della vendita con incanto. (massima ufficiale)


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