Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26609 - pubb. 11/02/2022

Riapertura del fallimento: possono farsi valere fatti estintivi intervenuti dopo la chiusura come la prescrizione?

Appello Brescia, 12 Gennaio 2022. Pres. Pianta. Est. Laneri.


Fallimento – Riapertura – Statuizioni sull’ammissione dei crediti al passivo intervenute prima della chiusura – Immodificabilità

Fallimento – Reclamo avverso la sentenza di riapertura – Deduzione di fatti estintivi dei crediti ammessi verificatisi successivi alla chiusura del fallimento – Inammissibilità  

Fallimento – Riapertura – Legittimazione in capo a ciascun creditore – Sussistenza



In caso di riapertura del fallimento disposta ex art. 121 l.f. sono immodificabili le statuizioni sull’ammissione dei crediti al passivo intervenute prima della chiusura.

Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di riapertura del fallimento proposto ai sensi degli artt. 121 co. III e 18 l.f. non possono dedursi eventuali fatti estintivi dei crediti ammessi intervenuti dopo la chiusura (nel caso di specie la prescrizione) che potranno essere delibati unicamente nell’ambito del procedimento di verifica dello stato passivo.

Ciascun creditore è legittimato a proporre istanza di riapertura del fallimento indipendentemente dal fatto che egli sia destinatario dell’utilità che dalla riapertura potrebbe derivare (nel caso di specie la riapertura del fallimento è stata chiesta da un creditore chirografario e ritenuta utile posto che le attività esistenti appaiono in grado di consentire l’intero soddisfacimento dei crediti ipotecari e nella misura del 13% gli altri creditori privilegiati). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale