Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26620 - pubb. 12/02/2022

L'iniziativa giudiziaria dell'amministratore di condominio a tutela di un diritto comune dei condomini non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto

Cassazione civile, sez. VI, 19 Novembre 2021, n. 35576. Pres. Lombardo. Est. Criscuolo.


Condomini rappresentati dall'amministratore del condominio -  Contestuale possibilità per un singolo condominio di agire a tutela del medesimo diritto - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Intervento in appello del singolo condomino - Ammissibilità -  Applicabilità dell’art. 344 c.p.c. - Esclusione



La peculiare natura del condominio, ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati "ex mandato" dall'amministratore, comporta che l'iniziativa giudiziaria di quest'ultimo a tutela di un diritto comune dei condomini non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto, nell'esercizio di una forma di rappresentanza reciproca. Ne consegue che il condomino che interviene personalmente nel processo promosso dall'amministratore, per far valere diritti della collettività condominiale, non è un terzo che si intromette in una vertenza fra estranei, ma è una delle parti originarie determinatasi a far valere direttamente le proprie ragioni e, ove tale intervento sia stato spiegato in grado di appello, non possono trovare applicazione i principi propri dell'intervento dei terzi in quel grado, fissati nell'art. 344 c.p.c.. (massima ufficiale)


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