Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26711 - pubb. 01/03/2022

I principi del Collegio di Coordinamento sui contratti di credito al consumo collegati ai rapporti di fornitura

ABF Collegio di Coordinamento, 17 Maggio 2021, n. 15400. Pres. Lapertosa. Est. Granata.


Credito al consumo – Collegato a un contratto di fornitura – Inadempimento del fornitore di non scarsa importanza – Onere della prova – A carico del consumatore

Credito al consumo – Collegato a un contratto di fornitura – Inadempimento del fornitore di non scarsa importanza – Domanda di risoluzione del contratto di credito – Risoluzione del contratto di fornitura – Competenza dell’ABF – Sussistenza

Credito al consumo – Collegato a un contratto di fornitura – Inadempimento parziale del fornitore – Risoluzione parziale del contratto di credito – Ammissibilità

Credito al consumo – Collegato a un contratto di fornitura – Inadempimento parziale del fornitore – Risoluzione parziale del contratto di credito – Riduzione del debito da rimborsare del valore della parte di fornitura non eseguita

Credito al consumo – Collegato a un contratto di fornitura – Estinzione del finanziamento – Inadempimento del fornitore di non scarsa importanza – Domanda di risoluzione del contratto di credito – Inammissibilità

Credito al consumo – Collegato a un contratto di fornitura – Estinzione del finanziamento – Inadempimento del fornitore di non scarsa importanza – Diritto al risarcimento del danno nei confronti del finanziatore – Insussistenza



Nel procedimento instaurato ai sensi dell’art.125-quinquies del T.U.B. incombe sul ricorrente l’onere di provare l’inadempimento di non scarsa importanza del fornitore.

Al fine di accertare il diritto del consumatore alla risoluzione del contratto di credito, il Collegio è competente a valutare incidentalmente, sulla base delle risultanze acquisite, se, con riferimento al contratto di fornitura, ricorrono le condizioni di cui all’art.1455 c.c.

La risoluzione parziale del contratto di credito è ammissibile solo su esplicita domanda del ricorrente, in presenza di un adempimento parziale del contratto di fornitura con oggetto frazionabile.

In tal caso il consumatore ha diritto alla risoluzione parziale del collegato contratto di credito per la parte corrispondente al valore delle prestazioni non eseguite e al rimborso delle rate versate a copertura di tali prestazioni con il conseguente obbligo di provvedere al rimborso del prestito al netto di detto valore.

Il diritto alla restituzione delle rate pagate è precluso dalla eventualità che il finanziamento sia stato interamente rimborsato.

La domanda di risarcimento del danno, se formulata come conseguenza accessoria dell’inadempimento del fornitore, integra una pretesa estranea alla previsione dell’art.125- quinquies del T.U.B., posto che l’intermediario non assume veste di coobbligato o garante del fornitore stesso”. (riproduzione riservata)


A cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


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