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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26732 - pubb. 03/03/2022.

La modificazione materiale che alteri l'entità sostanziale o muti la destinazione originaria della cosa comune deve considerarsi innovazione agli effetti dell'art. 1120 c.c.


Cassazione civile, sez. VI, 22 Novembre 2021. Pres. Lombardo. Est. Scarpa.

Caratteristiche - Accertamento di fatto del giudice di merito - Limiti alla sindacabilità in sede di legittimità - Fattispecie


Deve considerarsi innovazione, agli effetti dell'art. 1120 c.c., non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria; il relativo accertamento costituisce un'indagine di fatto insindacabile in sede di legittimità, se sostenuta da corretta e congrua motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la Corte di appello aveva negato carattere di innovazione all'opera di rivestimento ligneo delle porte degli ascensori condominiali, trattandosi di un intervento diretto a rendere più comodo il godimento della cosa comune, lasciandone però immutate la consistenza e la destinazione). (massima ufficiale)

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