Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26910 - pubb. 11/01/2021

Ammissione del credito senza specifica indicazione dei beni oggetto della dedotta prelazione ipotecaria su immobili

Cassazione Sez. Un. Civili, 09 Aprile 1984, n. 2255. Pres. Mazzacane. Est. Scanzano.


Ammissione del credito senza specifica indicazione dei beni oggetto della dedotta prelazione ipotecaria su immobili



Quando la domanda di ammissione del credito al passivo fallimentare, con il riconoscimento della prelazione ipotecaria sugli immobili, venga accolta con formula generica, senza alcuna specifica indicazione dei beni oggetto della garanzia medesima, e senza altresì alcuna contestazione in proposito, l'approvazione e l'esecutività dello stato passivo, se precludono in Sede di riparto ogni questione sulla esistenza, entità e rango del credito ammesso, non ostano a che in tale Sede resti impregiudicato il problema dell'idoneità del singolo bene ad essere incluso fra quelli immobili, e ad essere quindi oggetto della prelazione ipotecaria. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato