Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26912 - pubb. 11/01/2021

Privilegio su impianti e macchinari di stabilimento industriale spettante all'istituto finanziatore

Cassazione civile, sez. I, 13 Settembre 1983, n. 5546. Pres. Bologna. Est. Maltese.


Privilegio su impianti e macchinari di stabilimento industriale spettante all'istituto finanziatore



Il privilegio su impianti e macchinari di stabilimento industriale, spettante all'istituto finanziatore, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge del capo provvisorio dello stato primo ottobre 1947 n. 1075, è opponibile ai terzi creditori assistiti da altro titolo di prelazione, anche in Sede di ripartizione dell'attivo del fallimento del debitore, a condizione che sia stato annotato negli appositi registri previsti dalla norma medesima, e che tale annotazione sia stata effettuata con la specifica indicazione dei beni gravati dal privilegio stesso, nella loro individualità. Tale Onere di pubblicità non è venuto meno con l'art. 2 della legge 18 maggio 1973 n. 274 il quale, nello stabilire che tale privilegio assume grado immediatamente successivo a quello spettante ai crediti dei prestatori di lavoro e degli istituti, enti o fondi speciali indicati nel secondo comma dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969 n. 153, determina l'ordine, ma non la forma dei privilegi, stabilita pur sempre dalle preesistenti leggi regolatrici senza contraddizione alcune le Disposizioni sopravvenute contemporaneamente applicabili. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato