Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2692 - pubb. 06/12/2010

Costituzione dell'opponente nel termine ordinario e rimessione in termini

Tribunale Piacenza, 02 Dicembre 2010. Est. Morlini.


Opposizione a decreto ingiuntivo - Assegnazione di un termine di comparizione ordinario - Costituzione dell'opponente nel termine ordinario di 10 giorni - Mutamento di giurisprudenza - Rimessione in termini.



A seguito della pronuncia di Cass. Sez. Un. n. 19246/2010, l’opponente che ha indicato un’udienza di comparizione nel rispetto del termine ordinario e sempre nel rispetto del termine ordinario ha poi iscritto la causa a ruolo, deve, anche d’ufficio, essere rimesso in termine ex art. 153 c.p.c. o 184 bis ratione temporis vigente, senza regressione del procedimento e considerando tempestivamente effettuata, ora per allora, l’iscrizione a ruolo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 645 c.p.c.


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